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Fisco

Credito per imposte estere: l’equivoco della “competenza italiana”

di Antonio Bragaglia e Giacomo Monti

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Blast
mar 27, 2026
∙ A pagamento

Nell’ambito dei controlli formali ex articolo 36-ter del DPR 600/1973, taluni uffici dell’Amministrazione finanziaria stanno effettuando una ricostruzione del credito per imposte estere che solleva più di qualche perplessità.

Il tema emerge con particolare evidenza nel caso di redditi immobiliari prodotti in Stati esteri nei quali il periodo d’imposta non coincide con quello italiano. L’esempio classico è rappresentato dal Regno Unito, il cui periodo d’imposta si sviluppa dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo.

L’impostazione seguita dagli uffici si fonda sull’assunto secondo cui il credito sui redditi prodotti all’estero, previsto dall’articolo 165 del TUIR, dovrebbe essere imputato secondo una presunta “competenza italiana”, con conseguente necessità di riproporzionare l’imposta estera in funzione dei mesi di calendario ricadenti nei diversi periodi d’imposta nazionali.

Da tale ricostruzione deriverebbe una dissociazione tra il periodo d’imposta nel quale il reddito estero concorre alla determinazione del reddito complessivo e quello nel quale trova applicazione la detrazione per le imposte estere assolte a titolo definitivo.

Secondo tale impostazione, tornando al caso del Regno Unito, mentre i canoni di locazione percepiti, ad esempio, tra il 6 aprile 2024 e il 5 aprile 2025 devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi italiana relativa al periodo d’imposta 2025 (articolo 70, comma 2, del TUIR), le imposte assolte all’estero sui medesimi redditi dovrebbero essere detratte solo in parte - per circa tre dodicesimi - nella stessa dichiarazione. Non si comprende, tuttavia, in che modo vada poi recuperata la quota riferibile ai canoni percepiti nel 2024, posto che, se rilevata nella dichiarazione del periodo ritenuto “di competenza”, la stessa non trova corrispondenza con quanto tassato ai fini italiani per il medesimo periodo di imposta.

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