Credito per imposte estere: la Cassazione consolida il primato delle Convenzioni internazionali. Ora serve la parola definitiva delle Sezioni Unite
di Giacomo Monti
Con l’ordinanza n. 16134 del 25 maggio scorso, la Corte di Cassazione aggiunge un ulteriore tassello ad un percorso interpretativo che, negli ultimi anni, sembra essersi progressivamente consolidato: il diritto alla detrazione delle imposte assolte all’estero non può essere compresso da limitazioni previste dalla normativa interna che non trovino fondamento nella disciplina delle Convenzioni internazionali.
Eppure, da anni, l’Amministrazione finanziaria continua a sostenere una lettura dell’articolo 165 del TUIR che finisce per subordinare il riconoscimento del credito per imposte estere al rispetto di requisiti formali non sempre previsti dalle Convenzioni internazionali.
Il riferimento è, in particolare, al comma 8 dell’articolo 165, secondo cui “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”.



