Con l’ordinanza n. 12908 del 6 maggio scorso, la Corte di cassazione sembra segnare una brusca inversione rispetto al percorso interpretativo che, negli ultimi anni, appariva ormai orientato verso una lettura più sostanzialistica dell’articolo 165 del TUIR, in materia di credito per imposte estere.
Su queste pagine si era già dato conto dell’evoluzione giurisprudenziale maturata attraverso le ordinanze 5909/2026 e 10642/2025, nelle quali i giudici di legittimità avevano progressivamente valorizzato due principi fondamentali: da un lato, la necessità di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’articolo 165 del TUIR; dall’altro, la distinzione tra il previgente articolo 15 del TUIR e l’attuale formulazione dello stesso articolo 165, introdotta con la riforma del 2004.
Proprio quest’ultimo profilo sembrava ormai acquisito. La giurisprudenza più recente aveva infatti evidenziato come il vecchio articolo 15 contenesse un’esplicita previsione decadenziale, mentre il vigente articolo 165 non riproduce più tale formulazione. Un elemento che la Cassazione, nelle precedenti pronunce, aveva interpretato come indice della volontà del legislatore di attenuare il rigore formale della disciplina.
L’ordinanza 12908/2026, invece, sembra tornare ad una lettura più rigida e formalistica della norma. La Corte afferma infatti che, pur in assenza dell’espressa formula decadenziale contenuta nel previgente articolo 15, le conseguenze dell’omessa indicazione del reddito o del credito nella dichiarazione sarebbero comunque implicitamente ricavabili dal sistema delineato dai commi 4, 7 e 8 dell’articolo 165 del TUIR.



