Credito d’imposta transizione 4.0: gli obblighi di comunicazione come condizione per la legittima fruizione
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la Risposta n. 40 del 16 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili al Piano Transizione 4.0, soffermandosi sulle conseguenze derivanti dall’omesso o inesatto invio delle comunicazioni introdotte dall’articolo 6 del DL 29 marzo 2024, n. 39.
L’istante, ALFA S.p.A., aveva effettuato nel 2024 investimenti in beni materiali di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturando il relativo credito d’imposta 4.0. La società, tuttavia, aveva compensato le prime due quote annuali del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025) senza aver trasmesso la comunicazione preventiva prevista dal citato articolo 6 e aveva inoltre inviato una comunicazione di completamento recante un’errata indicazione del periodo di effettuazione degli investimenti. Chiedeva dunque di poter regolarizzare la propria posizione mediante invio tardivo delle comunicazioni e pagamento di sanzioni in misura contenuta, senza riversare quanto già compensato.


