Crediti edilizi, la diligenza del cessionario non può trasformarsi in un’indagine senza fine
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Sui crediti fiscali da bonus edilizi si registra una situazione che, oramai, non riguarda più soltanto la spettanza dell’agevolazione in capo al beneficiario originario, ma la tenuta complessiva della loro circolazione. In questo scenario, il punto più delicato resta la posizione del cessionario: fino a dove può spingersi la sua responsabilità e, soprattutto, quando una verifica ritenuta insufficiente può davvero assurgere a colpa grave.
Il dibattito si è progressivamente polarizzato attorno a un assunto tanto semplice quanto insidioso: se il credito si rivela inesistente, chi lo ha acquistato avrebbe dovuto accorgersene; se non se n’è accorto, allora è stato gravemente negligente. Ma è proprio questa linearità apparente a destare le maggiori perplessità. Una simile impostazione, infatti, finisce per spostare l’asse della responsabilità su un piano scivoloso, nel quale il giudizio sulla condotta del cessionario viene costruito ex post, alla luce dell’esito patologico dell’operazione.
Eppure, il legislatore è intervenuto in modo tutt’altro che neutro su questo terreno. Il comma 6-bis dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020, introdotto nel febbraio 2023, ha segnato un passaggio decisivo: ha individuato un perimetro documentale preciso entro il quale il cessionario può ritenersi al riparo da responsabilità, salvo il caso – ben più grave – di dolo o colpa grave. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta di sistema. L’elenco dei documenti richiesti non è un mero adempimento formale: è, piuttosto, il confine normativo entro cui si presume la buona fede dell’acquirente.
Ed è qui che si innesta il nodo più problematico. Se la legge stabilisce che il possesso di una determinata documentazione esclude, in linea di principio, il concorso nella violazione, non può poi pretendersi che il cessionario vada oltre, inventando strumenti di indagine ulteriori “a propria tutela”. La tutela, in realtà, è già stata tipizzata dal legislatore. Pretendere verifiche ulteriori, non codificate, significa svuotare di significato quella previsione e reintrodurre, surrettiziamente, un onere di controllo potenzialmente illimitato.
Il rischio è evidente: se ogni frode scoperta ex post consente di individuare, a ritroso, un controllo in più che si sarebbe potuto fare, allora l’obbligo di diligenza diventa per definizione inesauribile. Ma un simile approccio è incompatibile con l’esigenza di certezza che ha ispirato l’intervento normativo. Non a caso, quella disciplina nasce in un momento in cui il mercato dei crediti rischiava la paralisi: senza un perimetro chiaro di responsabilità, gli operatori – in primis gli intermediari finanziari – non avrebbero più avuto alcun incentivo a operare.



