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Fisco

CPB: tra sospensione di attività, differenziali da bonus edilizi e transazioni novative. La ricerca di una bussola nel labirinto della norma

di Simona Baseggio e Barbara Marini

feb 24, 2026
∙ A pagamento

Il panorama del concordato preventivo biennale (CPB) si arricchisce di un nuovo, denso, capitolo interpretativo attraverso cinque risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate che, con ammirevole tempismo, tenta di perimetrare la tenuta del patto tra Fisco e contribuente di fronte alle variabili, talvolta imprevedibili, della vita professionale e societaria.

L’esegesi dell’amministrazione finanziaria muove i primi passi da un caso di singolare eterogeneità professionale, quello di un dottore commercialista intenzionato ad aderire al concordato per la propria attività individuale, il quale tuttavia partecipa contemporaneamente a un’associazione tra professionisti esercente l’insegnamento dello sci. Il quesito, affrontato nella risposta n. 45/2026, verteva sull’operatività della causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del Dlgs. 13/2024, per i soggetti che partecipano a realtà associative, a meno che queste ultime non aderiscano a loro volta al CPB per i medesimi periodi. L’Amministrazione Finanziaria, accogliendo una lettura sostanzialista, ha chiarito che il divieto di accesso non trova applicazione laddove le due attività non presentino profili di collegamento economico, applicando indicatori ISA differenti e afferendo ad ambiti professionali tra loro non assimilabili. In tale solco, si conferma che la ratio della norma è quella di presidiare l’unitarietà di un’attività professionale svolta in forma ibrida, e non di sanzionare la legittima diversificazione degli interessi economici del contribuente.

Spostando l’osservazione verso la fisiologia dell’impresa, la risposta n. 46/2026 affronta la questione della tenuta del concordato in presenza di un affitto d’azienda posto in essere da una società già aderente al regime. Il dubbio circa una possibile causa di cessazione è stato sciolto con rassicurante linearità: l’operazione in parola non è annoverata tra le fattispecie straordinarie di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs. 13/2024 (quali fusioni, scissioni o conferimenti) tassativamente indicate dal legislatore come idonee a modificare la capacità reddituale in modo radicale. Ne consegue che l’affitto di un ramo d’azienda, lungi dal travolgere il patto biennale, si configura come una scelta gestionale che non altera la soggettività del contribuente né integra i presupposti per la decadenza.

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