CPB: nuovi chiarimenti su studi associati e acquisto d'azienda da parte dell’imprenditore individuale
di Andrea Gaeta e Barbara Marini
Con due risposte a interpello pubblicate oggi, la n. 100 e la n. 103 del 2 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione del Concordato preventivo biennale, con particolare riferimento alle cause di esclusione e di cessazione in presenza di modifiche soggettive e operazioni di acquisizione.
Studi professionali: modifiche della compagine e disallineamento dei bienni (Risposta n. 100/2026)
La risposta n. 100/2026 riguarda uno studio professionale associato che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026. La particolarità del caso consiste in una modifica della compagine associativa intervenuta con effetto dal 1° gennaio 2025: il recesso di un socio di minoranza, non aderente al CPB, e il contestuale ingresso di un nuovo professionista che, individualmente, aveva già aderito al concordato per il biennio 2024-2025.
L’Agenzia esamina due possibili profili critici: da un lato, la modifica della compagine; dall’altro, il disallineamento temporale dei periodi di concordato tra l’associazione e il socio subentrante.
La prima questione concerne l’applicabilità della causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del Dlgs n. 13/2024, che preclude l’accesso al CPB alle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir interessate, tra l’altro, da modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati. L’Agenzia, in linea con i chiarimenti già forniti nella circolare n. 9/E/2025, conferma che la disposizione va interpretata in senso letterale e che, nel caso di specie, il recesso e il subentro, essendo avvenuti simultaneamente, non hanno determinato alcun incremento del numero complessivo degli associati. Ne consegue che la causa di esclusione non trova applicazione.
La seconda questione riguarda invece la causa di esclusione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-sexies), del medesimo decreto, che esclude dal CPB l’associazione professionale se non aderiscono al concordato, nei medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Anche sotto questo profilo l’Agenzia adotta un’interpretazione flessibile, valorizzando la ratio della norma. Richiamando la FAQ del 25 settembre 2025, chiarisce infatti che il disallineamento dei bienni di adesione, 2025-2026 per lo studio e 2024-2025 per il socio, non costituisce di per sé causa di esclusione. Ciò che rileva è che, per tutta la durata della sovrapposizione, tanto l’associazione quanto il singolo associato applichino il CPB.


