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Fisco

CPB, la cessazione vuole la prova rigorosa dell’evento eccezionale – Sulla PEX la commercialità richiede che l’attività preparatoria sia realmente svolta

di Simona Baseggio e Barbara Marini

apr 01, 2026
∙ A pagamento

Con la risposta n. 98/2026 l’Agenzia delle entrate affronta un tema destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche nella disciplina del concordato preventivo biennale: la cessazione degli effetti del CPB in presenza di circostanze eccezionali. Il caso è quello di un agente immobiliare che, negli anni 2023, 2024 e 2025, ha operato esclusivamente per una sola impresa committente, attiva in un progetto edilizio poi travolto, nel giugno 2024, da vicende giudiziarie che hanno determinato il blocco del cantiere. Da quel momento l’istante non ha più potuto stipulare preliminari di vendita, né incassare o fatturare le provvigioni maturate. Nonostante ciò, nell’ottobre 2024 ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025. L’interrogativo sottoposto all’Ufficio è, dunque, se tale situazione consenta di far cessare gli effetti del concordato.

La risposta dell’Agenzia, riferita al solo periodo d’imposta 2025, poiché per il 2024 l’interpello è stato ritenuto inammissibile, apre alla cessazione degli effetti del CPB, ma lo fa con una motivazione che merita attenzione, perché non si esaurisce nel generico richiamo all’evento straordinario. L’Ufficio, infatti, chiarisce che il blocco dell’attività edilizia del committente può integrare, nella fattispecie prospettata, la circostanza eccezionale di cui all’articolo 4 del DM 14 giugno 2024 e, in particolare, l’ipotesi in cui l’attività del contribuente si arresta perché l’unico o principale cliente ha a sua volta interrotto la propria attività.

Il pregio della risposta, tuttavia, sta soprattutto nell’avere isolato con chiarezza i due presupposti che devono concorrere nella fattispecie esaminata. Il primo è la sussistenza di un vero nesso di causalità: il blocco del cantiere deve essere la conseguenza dell’impossibilità di accesso da parte del committente e, per riflesso, del contribuente; inoltre, proprio quel blocco deve essere la causa della contrazione del reddito effettivo o del valore della produzione netta oltre la soglia del 30 per cento. Il secondo presupposto è la monocommittenza, poiché la conclusione favorevole dell’Agenzia si fonda espressamente sulla circostanza che l’istante abbia svolto la propria attività esclusivamente per una sola impresa committente nel triennio considerato.

È questo, probabilmente, il passaggio più interessante dell’interpello. La risposta n. 98 non legittima affatto una lettura lata della clausola sulle circostanze eccezionali. Al contrario, mostra che, ai fini della cessazione dal CPB, non basta allegare un generico peggioramento economico, né invocare un contesto di difficoltà sopravvenuta. Occorre, invece, che l’evento sia indipendente dalla volontà delle parti e che sia la causa immediata dell’inattività economica e, dunque, della perdita di reddito o di valore della produzione. Nel perimetro del punto 4 del DM, a ciò si aggiunge un ulteriore filtro: l’attività del contribuente deve essere svolta principalmente o esclusivamente per l’impresa nei cui confronti si è verificata la circostanza eccezionale. In altri termini, l’evento straordinario deve colpire il centro effettivo di produzione del reddito del contribuente.

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