CPB e codici Ateco 2025: l’Agenzia conferma che l’aggiornamento non interrompe il concordato se l’attività rimane la stessa
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Nel sistema del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, una delle cause di cessazione è prevista dall’articolo 21, comma 1, lett. a): la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo precedente. Una clausola apparentemente semplice, ma che si è rivelata insidiosa con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025.
L’aggiornamento dei codici ha infatti comportato, per molti contribuenti già aderenti al CPB 2024-2025, l’applicazione di un diverso modello ISA rispetto a quello utilizzato nel 2023. Il rischio era che un mero adeguamento formale potesse essere interpretato come causa di cessazione, con effetti paradossali e potenzialmente destabilizzanti.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta tempestivamente (FAQ del 28 maggio 2025), chiarendo che il semplice cambio di codice ATECO, se dovuto esclusivamente all’aggiornamento statistico e non a una trasformazione sostanziale dell’attività, non comporta la cessazione dal concordato, anche nel caso di modifica del modello ISA applicato. In pratica, la continuità del CPB si misura sulla base dell’attività effettivamente esercitata, non sulla formale riconduzione a un codice o a un indice diverso.
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