CPB 2026-2027: una clausola di cessazione “su misura” per la crisi mediorientale
di Simona Baseggio e Barbara Marini
In attesa delle annunciate novità destinate ad essere introdotte con un prossimo decreto, è stato pubblicato il provvedimento del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze recante l’approvazione della metodologia per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Lo stesso preambolo dichiara espressamente che “non si introducono modifiche al percorso metodologico di calcolo della proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quello delle annualità pregresse”, confermando così, sin dalle premesse, la natura essenzialmente confermativa del provvedimento.
L’impianto del decreto è in larga parte sovrapponibile a quello del DM 14 giugno 2024 e del DM 28 aprile 2025, relativi ai due bienni precedenti. Ne ricalca la struttura, riproponendo le definizioni, l’approvazione della metodologia statistica, le cause di cessazione, l’adeguamento ex ante della proposta in presenza di eventi straordinari, secondo la nota progressione del 10, 20 e 30 per cento parametrata ai giorni di sospensione dell’attività, e la misura di gradualità che valorizza nel 50 per cento il maggior reddito proposto per il primo anno del biennio. Si tratta di disposizioni ormai consolidate, già conosciute dagli operatori e dalla prassi amministrativa.
L’unica autentica novità sostanziale è racchiusa nell’articolo 4, lettera g), che amplia il novero delle circostanze eccezionali idonee a determinare la cessazione degli effetti del concordato. Accanto alle ipotesi già note, viene ora introdotta una clausola dedicata agli “impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale”. La nuova causa di cessazione è subordinata a un filtro tutt’altro che simbolico: l’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, deve superare il 5 per cento.
Sotto il profilo tecnico, la previsione si segnala per due aspetti. Da un lato, l’aver tipizzato uno specifico scenario geopolitico, anziché formulare una clausola generale capace di intercettare situazioni di crisi internazionale comunque atteggiate. Dall’altro, l’aver ancorato l’operatività della disposizione a un parametro inflattivo elevato, difficilmente raggiungibile nel contesto attuale. Il combinato disposto di questi due elementi rischia di rendere la clausola assai meno generosa di quanto la sua formulazione lasci intendere.


