Cos’è l’arte? La definizione nel diritto doganale, le novità IVA e le nuove procedure dichiarative nazionali ed unionali
di Ettore Sbandi
La recente modifica, introdotta con il Decreto Omnibus, all’aliquota IVA sulle opere d’arte, da chiunque cedute o importate, offre lo spunto per un ragionamento più complesso sul trattamento doganale di questa particolare tipologia di beni.
Il primo dato di novità in materia, infatti, sta nell’attuazione, da parte dell’Italia, di un modello di favore per il comparto dell’arte, delle linee di intervento della Direttiva 2022/542 (e dell’allegato III della Direttiva 2006/112), portando al 5 per cento l’aliquota dell’IVA sulle cessioni effettuate da gallerie e da mercanti d’arte, nonché per le importazioni e le cessioni effettuate da artisti, che sino ad ora erano soggette ad aliquota del 10 per cento.
L’IVA agevolata si applica a tutte le operazioni (tranne a quelle che applicano il regime del margine) e, in questo modo, l’Italia si allinea ad altri Paesi UE come Francia e Germania, che avevano già proceduto con la riduzione, procedendo sul piano tecnico con l’introduzione del n. 1 nonies in Tabella A, parte IIbis, DPR IVA e la contestuale abrogazione del n. 127septecies, Tabella A, parte III, DPR IVA, oltre alle modifiche al DL 41/95 sul margine, che rimane come flusso IVA alternativo.
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