Corte costituzionale: nelle associazioni professionali l'IRAP si paga solo se l'attività è davvero in comune
di Andrea Gaeta
Con la sentenza n. 153 del 2026, depositata oggi 24 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sul combinato disposto dell’articolo 1, comma 8, della L. n. 234/2021 e dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, in riferimento agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione.
Il giudizio traeva origine dal rifiuto dell’Agenzia delle entrate di rimborsare l’IRAP versata per il 2022 da un’associazione professionale tra notai, che riteneva di essere esentata dall’IRAP in forza dell’articolo 1, comma 8, della L. n. 234/2021, il quale dal 2022 esclude dall’imposta professionisti e imprenditori individuali.
Il tema si inserisce in un orientamento consolidato della Cassazione. Le sezioni unite civili, con le sentenze del 14 aprile 2016, n. 7371 e n. 7291, hanno affermato che l’attività delle associazioni professionali costituisce ex lege presupposto d’imposta, come previsto per società ed enti dall’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs n. 446/1997, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione: la scelta di associarsi è di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento a IRAP.
A questo orientamento la stessa Cassazione ha affiancato un temperamento. Con le ordinanze n. 13129/2022, 39578/2021 (e più di recente, non citata dalla Corte, n. 4663/2025), ha ammesso che l’associazione possa sottrarsi al tributo provando che, in concreto, non vi è stato «esercizio in forma associata» dell’attività, perché i singoli professionisti hanno operato individualmente pur nell’ambito dello studio comune. La Corte costituzionale riprende questo temperamento quale criterio interpretativo idoneo a rendere le norme censurate conformi a Costituzione. Aggiunge, inoltre, in un rapido passaggio sicuramente meritevole di ulteriori approfondimenti, che l’onere di dimostrare l’esistenza dell’esercizio in forma associata, presupposto per l’equiparazione alle società semplici, grava sull’amministrazione finanziaria.


