Sono ormai trascorsi quasi sei anni dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Oggi tale adempimento è divenuto la norma per i soggetti dell’articolo 22 DPR 633/1972 e rappresenta una componente strutturale della gestione fiscale quotidiana di pubblici esercizi, negozi, alberghi, ecc.
Tuttavia, è opportuno ricordare che esistono ancora alcune eccezioni all’obbligo generalizzato. In questa sede si coglie l’occasione per riepilogare i casi in cui il contribuente può omettere l’utilizzo dei corrispettivi telematici, illustrando anche quali adempimenti alternativi devono essere osservati in tali situazioni.
Il perimetro dell’obbligo e la “porta” degli esoneri
Le deroghe all’obbligo dei corrispettivi telematici trovano fondamento nel comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, che demanda a uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle ipotesi in cui l’obbligo può essere escluso o limitato in funzione della tipologia di attività esercitata.
Il fulcro normativo di tali deroghe è, infatti, rappresentato dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2019, che fornisce il primo elenco organico delle esclusioni dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Successivamente, il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2019 ha aggiornato e integrato l’elenco, introducendo nuove ipotesi e rendendo alcune deroghe di carattere permanente.
A completamento del quadro interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 3/E del 2020, che ha sistematizzato gli orientamenti operativi e chiarito le modalità di applicazione delle esenzioni previste dai decreti.
Le deroghe “strutturali”: le macroaree da conoscere
1) Operazioni già escluse da scontrino o ricevuta fiscale (articolo 2 DPR 696/1996)
La prima categoria di deroghe, prevista dall’articolo 1, lettera a) del DM 10 maggio 2019, riguarda le operazioni già escluse dall’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale in base all’articolo 2 del DPR 696/1996.
In sostanza, se l’operazione era già esonerata dalla certificazione fiscale, rimane esclusa anche dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, le vendite di giornali e periodici, i tabacchi e i valori bollati, le cessioni tramite apparecchi automatici, alcune prestazioni di artigiani itineranti, determinati servizi bancari o assicurativi e altre attività elencate nel decreto del 1996 e nei successivi decreti ministeriali del 2015.
In tali casi, non si emette documento commerciale, ma gli incassi devono essere annotati nel registro dei corrispettivi, restando salvo il diritto del cliente a richiedere la fattura.
2) Trasporto pubblico collettivo
L’articolo 1, lettera b) del DM 10 maggio 2019 prevede l’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli e bagagli, indipendentemente dal mezzo utilizzato.
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