Corrispettivi e pagamenti elettronici: dal 1° gennaio 2026 sanzioni già operative sulla modalità di incasso
di Giacomo Monti
L’integrazione tra la certificazione dei corrispettivi e i pagamenti elettronici, prevista dalla legge di bilancio 2025 - attraverso la riscrittura del terzo comma dell’articolo 2 del D.lgs. 127/2015 - si presenta come l’ennesimo tassello del percorso di digitalizzazione dei processi IVA.
La norma impone - dal 1° gennaio 2026 - che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi avvengano mediante strumenti capaci di interagire con il sistema di incasso elettronico e stabilisce che il dispositivo con cui si accettano i pagamenti sia sempre collegato a quello che certifica i corrispettivi.
L’obiettivo è costruire una “filiera” informativa continua tra il momento del pagamento e il dato fiscale trasmesso all’Amministrazione, riducendo al minimo gli spazi di disallineamento.
Il provvedimento attuativo di fine ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate (n. 424470/E/2025) ha però creato una discrasia temporale tra l’obbligo di comunicazione del metodo di pagamento e l’obbligo di collegamento del registratore telematico ai POS, che rischia di distogliere l’attenzione dall’aspetto fondamentale: dal 1° gennaio 2026 risulta già sanzionabile l’errata indicazione, al momento dell’emissione del documento commerciale, della modalità di incasso.
La recente guida operativa dell’Agenzia delle Entrate lo afferma in modo esplicito: “…l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
L’indicazione del metodo di pagamento non rappresenta, infatti, un nuovo adempimento in senso tecnico, trattandosi di un elemento già rilevato e che, proprio per questo, diventa terreno immediato di controllo. Il quadro sanzionatorio non si esaurisce nella sola misura prevista dal richiamato comma 2-quinquies dell’articolo 11 del D.lgs. 471/1997, trovando altresì applicazione anche le sanzioni accessorie previste dal secondo comma del successivo articolo 12 del medesimo decreto, con rischio di sospensione dell’attività in caso di reiterazione dell’omissione o dell’errore.



