C’è un momento in cui la tecnica contabile smette di essere tecnica e diventa politica fiscale. La disciplina della correzione degli errori contabili è esattamente questo: il passaggio da una questione di corretta rappresentazione del bilancio a uno strumento calibrato su misura per una platea ristretta di imprese. Non è stata una degenerazione improvvisa ma una progressiva stratificazione normativa che, intervento dopo intervento, ha trasformato un principio generale – la neutralità fiscale dell’imputazione temporale – in un regime speciale selettivo concesso a pochi, ossia a coloro che hanno fortemente sostenuto l’introduzione di questo privilegio per agevolare sé stessi: le grandi imprese finanziarie.
E il risultato finale è difficile da difendere.
La riforma civilistica del 2015: l’origine tecnica
Il punto di partenza è il D.Lgs. n. 139/2015, che interviene sul c.c. e modifica, tra gli altri, l’articolo2423-bis c.c., recependo la tecnica della correzione retroattiva degli errori rilevanti. Il principio contabile OIC 29 disciplina in modo chiaro la materia:
· errore rilevante = correzione retroattiva, rettifica del patrimonio netto iniziale, riesposizione dei dati comparativi;
· errore non rilevante = correzione prospettica a conto economico nell’esercizio di individuazione.
Sul piano civilistico il sistema è coerente. Il problema nasce quando il diritto tributario, per effetto della pressione esercitata da pochi, decide di agganciarsi a questa distinzione.
La rilevanza fiscale degli errori contabili
Con l’articolo 8 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 viene introdotta una disciplina speciale che consente di riconoscere fiscalmente, senza dichiarazioni integrative, le correzioni di errori contabili imputate a bilancio. Sono da subito tagliate fuori imprese individuali, società di persone e microimprese posto che le prime due non applicano gli OIC e le microimprese pur applicando gli OIC non applicano il principio di derivazione rafforzata.
Ma è solo una fase intermedia.



