Controlli formali e sostanziali: tra urgenza e fondato pericolo per la riscossione
di Gianfranco Antico
Il procedimento di controllo degli uffici, sia formale che sostanziale, presenta step ben precisi, normativamente previsti, facendo salvi, a vario modo e con diverse sfaccettature, i casi di urgenza e/o di fondato pericolo per la riscossione.
Infatti:
· nell’articolo 11 del Dpr 602/1973 si consente l’iscrizione a ruolo straordinario quando vi sia “fondato pericolo per la riscossione”;
· negli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, “se vi è pericolo per la riscossione” l’ufficio può provvedere alla liquidazione della dichiarazione, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale;
· nell’articolo 22 del Dlgs 472/1997, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando “ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, può chiedere, con istanza motivata, l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni, compresa l’azienda;
· nell’articolo 29, comma 1, lettera c.), del DL. 78/2010, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini ordinari, “in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”;
· nel comma 7 dell’articolo 12 della L. 212/00 risultava stabilito che l’avviso di accertamento non poteva essere emanato prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”;
· nel comma 4 dell’articolo 5-ter del Dlgs.n.218/97 era consentito all’Ufficio di notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito, “in tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione;
· nell’articolo 10 del Dlgs 1/2024 si prevede che, “salvo casi di indifferibilità e urgenza”, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, è sospeso l’invio delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt.36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72, dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art.36-ter del Dpr 600/73, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della L. 311/2004 e degli inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della L.190/2014;
· nel comma 2 dell’articolo 6-bis della L.n.212/00 si afferma adesso che non sussiste il diritto al contraddittorio anticipato “per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tralasciando il fatto che il legislatore utilizza spesso, come visto, delle terminologie diverse, il problema che si pone è: quando, realmente, l’Ufficio può invocare l’urgenza e/o il pericolo per la riscossione?
In sede di prassi, in ordine al vecchio invito a comparire di cui all’articolo 5-ter del Dlgs. 218/1997, con riferimento all’urgenza, la circolare n.17/E/2020 rilevava che le ragioni che la giustificavano dovevano essere specificatamente motivate nell’atto, e a mero titolo esemplificativo proponeva come fattori di giustificazione il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportavano l’obbligo di denuncia per reati tributari; una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che imponeva una stretta tempistica per gli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria. Mentre, con riferimento alle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, pur in assenza di un esplicito richiamo in norma ad una “motivazione rafforzata”, le Entrate ritenevano opportuno che l’Ufficio motivasse adeguatamente l’avviso di accertamento o rettifica con le ragioni che giustificano il “fondato timore” di perdere la garanzia del credito, in modo da evitare possibili contestazioni in sede contenziosa.



