Contratti collettivi e art. 36 Cost.: la norma che c’è e poi sparisce (e poi ritorna)
di Gabriele Silva
Nelle ultime settimane è tornata a circolare, per l’ennesima volta, una norma che il legislatore prova a inserire da anni, senza mai riuscire a portarla fino in fondo.
Era presente nelle bozze iniziali del decreto PNRR, è stata commentata, discussa, persino data per imminente.
Poi, ancora una volta, è sparita dal testo definitivo.
Il tema del rapporto tra retribuzione, contrattazione collettiva e controllo giudiziale, evidentemente, resta troppo delicato per essere risolto una volta per tutte.
La disposizione – contenuta nelle versioni preliminari del decreto – prevedeva che, qualora il datore di lavoro applicasse un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (o un contratto equivalente), non fossero riconoscibili differenze retributive arretrate, anche nel caso in cui un giudice avesse accertato la non conformità del trattamento all’articolo 36 della Costituzione.
Una previsione talmente forte da non riuscire, ancora una volta, a superare il confine tra bozza e legge.
Il tentativo (ricorrente) di blindare la contrattazione collettiva
La logica che sorregge questa disposizione non è nuova. Da tempo il legislatore tenta di rafforzare il ruolo dei CCNL “leader”, trasformandoli da semplice parametro di riferimento a criterio di legittimazione sostanziale del trattamento economico applicato.
In questa prospettiva, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo diventa una sorta di presunzione di adeguatezza: se lo applichi, sei al riparo.
Non perché la retribuzione sia necessariamente “giusta”, ma perché è ritenuta tale dall’ordinamento, almeno sul piano degli effetti economici retroattivi.
Il controllo del giudice non viene formalmente negato ma viene svuotato della sua conseguenza più incisiva ovvero gli arretrati.
Perché il PNRR (e perché sempre nelle bozze)?
Che questa norma tenti di infilarsi proprio nei decreti legati al PNRR non è casuale.
Il Piano impone prevedibilità dei costi, stabilità finanziaria e riduzione del contenzioso, soprattutto nei settori che coinvolgono risorse pubbliche ed europee.
In questo contesto, il contenzioso retributivo retroattivo è percepito non come uno strumento di riequilibrio sociale, ma come una spada di Damocle che pende sui bilanci delle imprese per anni.
La direzione è chiara: ridurre il rischio giuridico a valle, anche a costo di comprimere spazi di intervento correttivo ex post.
Il fatto che la norma compaia e scompaia dalle bozze, però, racconta qualcosa di più.
Una norma che divide (prima ancora di nascere)
Ogni volta che riemerge, questa disposizione incontra resistenze trasversali. Non solo politiche, ma anche istituzionali, dottrinali, culturali.
Da un lato, le imprese chiedono certezza dei costi. Dall’altro, una parte consistente della dottrina giuslavoristica continua a vedere nell’articolo 36 della Costituzione un baluardo non negoziabile, che non può essere neutralizzato per via legislativa attraverso presunzioni automatiche.
Il nodo è sempre lo stesso: fino a che punto è legittimo sostituire la valutazione concreta del giudice sulla “giusta retribuzione” con una presunzione fondata esclusivamente sulla firma di un contratto collettivo?
Il fatto che la norma venga regolarmente espunta all’ultimo momento suggerisce che la risposta non sia affatto condivisa.
Una partita apertissima (e rivelatrice)
Questa volta la norma non è arrivata nel testo definitivo. Ma il suo ritorno ciclico nelle bozze è forse il segnale più interessante.
Il diritto del lavoro sembra oscillare, senza trovare un punto di equilibrio stabile, tra l’ambizione di diventare più certo e il rischio di diventare più rigido e meno correttivo.
La domanda, allora, non è se questa norma tornerà ma piuttosto quando, in quale forma e con quali compromessi.
Perché una norma che entra ed esce continuamente dai decreti non è una norma sbagliata.
È una norma che divide il potere.


