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Fisco

Contestazioni sulla validità degli atti presupposti: servono i motivi aggiunti o è sufficiente la memoria illustrativa?

di Emanuele Sipala e Roberto Zappalà

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Blast
nov 21, 2025
∙ A pagamento

Con due recenti ordinanze, la Corte di Cassazione è intervenuta su un’annosa questione, riguardante il cosiddetto “ricorso al buio”, cioè il ricorso con cui il contribuente impugna un atto della riscossione lamentando di non avere mai ricevuto gli atti presupposti.

Ma cosa succede se successivamente l’agente della riscossione o l’ente creditore depositano i documenti riguardanti le notifiche degli atti presupposti?

Il contribuente deve proporre motivi aggiunti, o basta depositare delle semplici memorie illustrative?

Secondo un primo orientamento sarebbe sufficiente, entro 10 giorni liberi dall’udienza di trattazione del merito, depositare delle memorie illustrative ai sensi dell’articolo 32 del Dlgs n. 546/1992 (di seguito, CPT), perché, avendo contestato la mancata ricezione degli atti presupposti, si tratterebbe di articolare i cd. “motivi di motivi” (la cause de la cause dei francesi), ovvero ulteriori difese della contestazione contenuta nel ricorso introduttivo.

Secondo altro orientamento, invece, poiché si tratta di documenti non precedentemente conosciuti dalla parte al momento della proposizione del ricorso, è necessario, ai sensi dell’articolo 24 CPT, proporre motivi aggiunti.

Due recenti pronunce della Corte Cassazione hanno affrontato la questione, giungendo apparentemente a esiti contrastanti.

Con l’ordinanza n. 16797, relatore Paolitto, la Corte anzitutto ha chiarito che, nel processo tributario, le forme di invalidità dell’atto tributario, al di là del nomen iuris utilizzato, devono intendersi come annullabilità dell’atto e non come nullità dello stesso. Questo, ovviamente, vale sino alla riforma delle cause di invalidità di cui agli articoli 7-bis e seguenti dello Statuto, in vigore dal 18 gennaio 2024, che oggi accanto all’annullabilità contemplano espressamente anche la nullità, l’inesistenza e l’irregolarità.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto necessario proporre motivi aggiunti, perché il ricorrente con il ricorso introduttivo aveva dedotto la mancata notifica degli atti presupposti, mentre con successiva memoria illustrativa aveva dedotto la nullità delle notifiche degli atti presupposti depositati dall’agente della riscossione.

La Corte ha chiarito che: “la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento”.

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