Conferimento della holding a tutto campo nel documento di ricerca del Consiglio Nazionale
di Ennio Vial
Lo scorso 31 marzo è stato reso noto il documento di ricerca del CNDCEC e della Fondazione nazionale dei commercialisti avente ad oggetto i conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato. Il documento è stato pubblicato dopo la riforma della disciplina operata dal decreto legislativo 192/2024.
Un aspetto di particolare interesse attiene al conferimento - ex co. 2 bis articolo 177 del Tuir - di società partecipate qualificate come società holding.
Non entriamo in questa sede nel merito di come si debba valutare la natura di holding, ma vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulla delicata questione del look trough, ossia di un principio che è assente nel dato normativo ma che è tuttavia presente nella Relazione illustrativa al Dlgs 192/2024.
In passato erano emersi dei profili di incertezza in relazione alle modalità di calcolo del rapporto tra le società “buone”, ossia quelle che soddisfano il requisito della demoltiplicazione, e quelle “cattive”, cioè quelle che non soddisfano il requisito della demoltiplicazione: ai fini del rapporto in oggetto si devono considerare solo le società partecipate dalla società conferita che in modo a-tecnico potremmo definire “operative” o anche le cosiddette subholding? Nella lettera della norma non vi è alcuna puntuale indicazione del fatto che queste ultime non debbano essere considerate. La relazione illustrativa, tuttavia, precisa espressamente che ai fini della verifica della prevalenza o meno del valore contabile delle partecipazioni che superano la soglia minima percentuale non si deve tenere conto del valore contabile delle partecipazioni detenute nelle società controllate dalla holding e qualificabili come su subholding.
Per queste ultime, in sostanza, si applica un approccio look trough in base al quale assumono rilevanza solo le partecipazioni nelle società operative da esse detenute e non anche le subholding stesse.
Ebbene, senza indugiare in questa sede circa la valenza della relazione, ossia circa la valutazione se questa sia o meno fonte del diritto, ciò che emerge è che l'esonero dalla valutazione ossia l’applicazione del principio del look through, riguarda le subholding partecipate dalla holding conferita ma, tuttavia, controllate dalla stessa.
Tuttavia, l'esempio proposto nella relazione illustrativa e ripreso a pagina 25 dello studio della Fondazione evidenzia come non siano considerate né la subholding 1 partecipata al 90 per cento dalla holding, né la subholding 2 partecipata limitatamente al 40 per cento.
Invero, non si capisce perché la subholding 2 non debba essere considerata, a meno di ritenere, tornando al tema delle fonti del diritto, che l'esempio della relazione prevalga sul contenuto discorsivo della stessa.
Il documento di ricerca, pur evidenziando le perplessità sorte in dottrina prima della riforma, conclude segnalando come vi sia un principio di look trough nella sostanza generalizzato senza tuttavia risolvere questa criticità già sollevata dagli operatori.
Un ulteriore aspetto affrontato attiene al conferimento dei diritti parziari ossia di nuda proprietà o di usufrutto. Nella nota 23 del documento della Fondazione viene riportato che “Il comma 1 [ndr:2] dell’art. 177 del TUIR è stato riscritto ad opera del Decreto legislativo ma, si ritiene, nulla è mutato rispetto alla normativa previgente in tema di diritti parziari”. Il decreto legislativo, in sostanza, non avendo apportato alcuna modifica alla materia, porta a concludere che restano attuali gli approfondimenti sul tema fatti sinora.
Viene anche menzionata la risposta ad interpello n. 147/2019 nel passaggio in cui si nega il realizzo controllato “nel caso in cui i diritti ricevuti da parte dei soci persone fisiche conferenti nella società conferitaria fossero stati della stessa tipologia ed entità dei diritti da essi detenuti nella società scambiata, ovvero se – a fronte del conferimento di diritti di usufrutto e nuda proprietà – i due soci avessero ricevuto analoghi diritti di usufrutto e nuda proprietà nella società conferitaria”.
In relazione a questa ultima casistica, il documento non ha colto l’occasione per approfondire la fattibilità civilistica dell’operazione che appare oltremodo dubbia.
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Foto di Albrecht Fietz da Pixabay