Conferimenti minusvalenti, realizzo controllato e il “mistero” dell’articolo 87 che scompare
di Marco Cramarossa
Tra gli interventi più interessanti contenuti nello schema di decreto legislativo correttivo della riforma IRPEF-IRES vi è certamente la nuova riscrittura del secondo periodo dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, dedicato ai conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato. La modifica, speculare a quella apportata all’articolo 175, interviene nuovamente sul tema dei conferimenti minusvalenti affrontato dal Dlgs. n. 192/2024 e sembra voler completare un percorso rimasto soltanto a metà.
La nuova formulazione, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lett. b) dello schema di decreto, prevede infatti che il regime del realizzo controllato trovi applicazione anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. Tuttavia, qualora tale valore sia inferiore anche al valore normale della partecipazione determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del TUIR, il valore di realizzo viene fissato nel minore tra costo fiscale e valore normale.
Si ipotizzi il conferimento di una partecipazione avente:
costo fiscale pari a 1.000;
valore normale pari a 700;
incremento del patrimonio netto della conferitaria pari a 600.
Applicando il primo periodo dell’articolo 177, comma 2, il valore di realizzo sarebbe pari a 600, tuttavia interviene la nuova regola correttiva in quanto:
600 è inferiore al costo fiscale di 1.000;
600 è inferiore anche al valore normale di 700;
Il valore di realizzo non sarà più pari a 600 ma al minore tra:
costo fiscale (1.000);
valore normale (700).
Pertanto, il valore di realizzo fiscale diventa pari a 700 e la minusvalenza fiscalmente rilevante risulta quindi pari a 300 (1.000 – 700) e non a 400 (1.000 – 600).
In sostanza, la norma impedisce che il conferimento produca una minusvalenza parametrata a valori addirittura inferiori al valore normale della partecipazione. L’effetto emerge ancora più chiaramente in un caso estremo:
costo fiscale 1.000;
valore normale 400;
incremento del patrimonio netto 100.
Senza la nuova previsione il valore di realizzo sarebbe 100, con una minusvalenza di 900, mentre con la nuova formulazione, invece, il valore di realizzo viene fissato a 400 e la minusvalenza si riduce a 600.
La disposizione introduce quindi una sorta di invalicabile “pavimento fiscale” coincidente con il valore normale della partecipazione conferita. L’impressione è che il legislatore abbia voluto eliminare definitivamente il rischio che il realizzo controllato potesse essere utilizzato per generare componenti negativi parametrati a valori meramente contabili e sganciati dal valore economico della partecipazione.
La tecnica normativa adottata è però diversa da quella utilizzata dal Dlgs. n. 192/2024 ed è qui che emerge un dettaglio particolarmente interessante.
Infatti, nella versione oggi vigente dell’articolo 177, comma 2, introdotta dal Dlgs. n. 192/2024, il legislatore aveva previsto espressamente che la minusvalenza emergente fosse deducibile “fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87”. Quel richiamo scompare completamente nella nuova formulazione.
La domanda è inevitabile. Perché eliminare un riferimento che sembrava svolgere una funzione essenziale? La risposta probabilmente risiede nel diverso approccio tecnico adottato dalla norma.



