Concordato Preventivo Biennale e Ateco 2025: il dettaglio che (ancora) nessuno guarda
di Simona Baseggio e Marco Cramarossa
Tra le numerose novità che stanno progressivamente ridisegnando il panorama degli adempimenti tributari per imprese e professionisti, l’entrata in vigore della nuova classificazione “Ateco 2025” si impone come uno snodo critico, non soltanto per il necessario aggiornamento delle codifiche economiche, ma soprattutto per i riflessi sistemici che essa può generare. Uno fra tutti – e non di poco conto – riguarda il concordato preventivo biennale (CPB).
Il codice Ateco è, come noto, determinante per l’individuazione dello specifico ISA di riferimento. Pertanto, occorre monitorare con attenzione la specifica causa di cessazione dal concordato preventivo biennale prevista dall’articolo 21, comma 1, lett. a), del Dlgs. 13/2024, a mente del quale l’istituto cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale “il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Ciò posto, è auspicabile che la causa di cessazione dal CPB, derivante da una eventuale modifica nell’ISA di riferimento per il periodo d’imposta 2025 indotta dalla riclassificazione Ateco, possa essere risolta in via amministrativa a livello interpretativo senza particolari difficoltà. Un indizio in tal senso potrebbe ricavarsi dalla Risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, nella quale l’Agenzia ha precisato che l’adozione della nuova classificazione Ateco non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, ma soltanto quello di indicare il nuovo codice nella prima variazione effettuata ad altro titolo (oltre che, naturalmente, nella prossima dichiarazione dei redditi). Tuttavia, proprio per evitare di doversi trovare ex post a giustificare l’ovvietà in contesti che contribuenti e professionisti ben conoscono per la loro rigidità interpretativa, si impone un livello massimo di attenzione nel monitoraggio degli automatismi connessi alla riclassificazione.
In linea generale, l’esigenza di un maggiore livello di dettaglio proprio della nuova classificazione Ateco rispetto al precedente impianto (seppure aggiornato nel 2022) non ha comportato cambiamenti sostanziali per le sezioni e le categorie principali, ma ha invece recato modifiche significative in alcuni settori. Solo per fare qualche esempio, la classificazione del commercio, spogliandosi dalle precedenti distinzioni, non prevede più codici distintivi per i diversi canali di vendita (i.e. negozi fisici, e-commerce e distributori automatici), atteso che la nuova classificazione è invece incentrata esclusivamente sulla categoria merceologica o sulla tipologia dei prodotti. Altri settori che sono stati investiti da rilevanti modifiche sono quelli del “Turismo e Cultura” (con il recepimento delle più moderne forme di ricettività) e del “Settore digitale” (con l’introduzione della nuova categoria degli influencer marketing). In buona sostanza, la riclassificazione può aver comportato un accorpamento o lo sdoppiamento di più codici “Ateco 2007” in un unico codice “Ateco 2025” ed è proprio in queste ipotesi che si annida il potenziale rischio di una modifica dell’attività economica di riferimento e, quindi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.
Vi sono poi anche interventi che segnalano un deciso cambio di paradigma nel rapporto tra fisco e fenomeni economico-sociali. Il nuovo codice Ateco 96.99.92, ad esempio, contempla attività legate ai “servizi di incontro ed eventi simili”, tra cui escort, agenzie di incontri e perfino l’organizzazione di servizi sessuali e locali di prostituzione. Un riconoscimento formale che, pur restando controverso, mostra quanto ormai ogni ambito dell’agire umano possa e debba essere classificato, incasellato, fiscalizzato.
In tale contesto, quindi, il pericolo di eventuali modifiche ISA di riferimento per il 2025 impone che la vigilanza sui meccanismi di riclassificazione Ateco debba essere particolarmente elevata, tanto in fase di aggiornamento anagrafico quanto nel momento della dichiarazione annuale IVA. Un controllo che non può limitarsi a meri adempimenti di facciata, ma che deve diventare presidio tecnico attivo.
In conclusione, De André docet: “Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti”. Quindi, la riclassificazione Ateco non fa sconti e l’attenzione ai dettagli non è affatto facoltativa.
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Foto di Steve Buissinne da Pixabay