Concordato in continuità indiretta e valore di liquidazione: la Cassazione detta il principio di diritto anche a fronte di un ricorso inammissibile
di Lorenzo Romano
Con l’ordinanza n. 22960/2026 (depositata lo scorso 9 luglio), la Prima Sezione civile della Cassazione, relatore ed estensore il Presidente Massimo Ferro, interviene su un tema di crescente rilevanza applicativa nella prassi del concordato preventivo in continuità: la corretta determinazione del “valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese” (così articolo 87, comma 1, lett. c) CCII) quando la continuità sia “indiretta“ e fondata su un’offerta di acquisto dell’azienda validata da procedura competitiva.
Il Tribunale di Vicenza, aderendo alle conclusioni del commissario giudiziale, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata da una s.r.l. Il provvedimento era stato confermato dalla Corte d’appello di Venezia in sede di reclamo ex articolo 47, comma 5, CCII. La società ricorreva per cassazione con due motivi, sostanzialmente convergenti: secondo la ricorrente, il controllo sul valore di liquidazione e sul cosiddetto “plusvalore concordatario“ spetterebbe al tribunale solo in sede di omologazione, non già nella fase di ammissione, la cui verifica dovrebbe restare confinata alla mera ritualità formale della domanda.
Prima di entrare nel merito, la Corte affronta due profili di rito, entrambi risolti in senso negativo per la ricorrente.



