Composizione negoziata, niente sconti fiscali: la forma batte la sostanza
di Lorenzo Romano
Con le risposte agli interpelli n. 178 e 179 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio che rischia di raffreddare gli entusiasmi verso uno degli strumenti più giovani e promettenti del nuovo Codice della Crisi: la Composizione negoziata della crisi. Oggetto del contendere è la tassabilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda effettuata nel contesto di un accordo negoziato con i creditori.
Nel primo caso, la società istante (nel caso in esame) aveva avviato una procedura di Composizione negoziata ex articoli 12 ss. CCII, puntando a vendere il compendio aziendale per soddisfare i creditori e chiudere i battenti. L’operazione, per modalità e finalità (estinzione post-cessione, pagamento dei debiti), ha tutta l’aria di un concordato liquidatorio con continuità indiretta, ma formalmente si colloca fuori dai binari del concordato ex articolo 84 CCII.
L’istante chiedeva di non tassare le plusvalenze ex articolo 86, comma 5, Tuir, che le esclude in caso di cessione di beni ai creditori “nell’ambito del concordato preventivo”. Il ragionamento? Se la sostanza è identica a quella del concordato, si applichi lo stesso trattamento.
Nel secondo, un'altra società, dopo aver esperito la Composizione negoziata senza successo, avvia un Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (previsto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del CCII). Chiede di non tassare le sopravvenienze attive (i guadagni derivanti dalla riduzione dei debiti) in base all'articolo 88, comma 4-ter, Tuir, che prevede un regime di detassazione piena per le sopravvenienze in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio. La società argomenta che il concordato semplificato ha una finalità puramente liquidatoria e un'analogia con gli istituti già citati dalla norma.
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