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Fisco

Composizione negoziata, il restyling del decreto dirigenziale: cosa cambia davvero per esperti e piani dopo il correttivo-ter

di Lorenzo Romano

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giu 05, 2026
∙ A pagamento

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio scorso, il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 recepisce un ulteriore aggiornamento del documento-base sulla composizione negoziata, già adottato il 28 settembre 2021 e integrato il 21 marzo 2023. L’intervento risponde a una necessità dichiarata: allineare le linee guida operative alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter) agli articoli 5-bis, 13 e 17 CCII. Conviene però guardare oltre la cornice formale, perché sotto l’apparente operazione di manutenzione si nascondono scelte di sistema che meritano attenzione.

Il documento passa dalle sei sezioni del 2023 alle attuali sette, con l’aggiunta della nuova Sezione II-bis, dedicata alle “Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci”, e di un nuovo Allegato 5 recante l’indice tipo della relazione finale. Restano i pilastri consueti: il test pratico online (Sez. I), la check-list per la redazione del piano (Sez. II), il protocollo di conduzione (Sez. III), la formazione degli esperti (Sez. IV), la piattaforma (Sez. V), la scheda professionale (Sez. VI). La continuità testuale con il 2023 è marcata: ampie porzioni sono riprese alla lettera. Ma è proprio nella selezione di ciò che è stato aggiunto che si legge la traiettoria del legislatore delegato.

La novità di maggior peso sistematico è la Sezione II-bis. Fino a oggi la check-list nasceva come strumento al servizio della composizione negoziata; il nuovo testo, richiamando l’articolo 5-bis, co. 2 CCII, ne afferma esplicitamente la funzionalità anche “alla redazione dei piani di risanamento previsti dal Codice”. In altri termini, lo stesso impianto metodologico viene proiettato sul concordato preventivo, sugli accordi di ristrutturazione (articoli 57, 61, 64-bis) e sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La Sezione II-bis ne declina le specificità: aggiornamento della situazione patrimoniale ex articoli 56 e 87, indicazione dei creditori non interessati nel concordato (con la ratio dell’articolo 109, co. 5), individuazione dei punti di rottura dei KPI per l’attivazione di iniziative alternative post-omologa, evidenziazione delle passività potenziali sui finanziamenti garantiti da misure pubbliche. È un’operazione di unificazione metodologica che riduce la frammentazione tra istituti, ma che impone all’esperto e all’attestatore di ragionare in chiave di continuità tra la fase negoziale e l’eventuale sbocco concorsuale.

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