Comodato ai clienti e deducibilità degli ammortamenti: la Cassazione amplia il concetto di inerenza
di Giacomo Monti
Con l’ordinanza n. 18431 dell’8 giugno scorso, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della deducibilità delle quote di ammortamento relative a beni concessi in comodato gratuito ai clienti, offrendo una lettura dell’articolo 102, comma 1, del Tuir che appare particolarmente significativa non soltanto per la questione specifica affrontata, ma anche per la più generale evoluzione del concetto di inerenza.
La controversia riguardava l’indeducibilità di quote di ammortamento riferite a macchinari concessi in comodato gratuito ai clienti della società ricorrente. Secondo i giudici di secondo grado, tali beni non potevano considerarsi inerenti all’attività d’impresa del comodante poiché non utilizzati direttamente nell’attività aziendale.
Si tratta di una conclusione che, per lungo tempo, ha trovato terreno fertile in un’impostazione interpretativa particolarmente rigorosa dell’articolo 102 del Tuir, fondata sull’idea che il bene ammortizzabile dovesse essere direttamente impiegato nel processo produttivo dell’impresa che ne sosteneva il costo.
In effetti, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 90/E del 2001, aveva riconosciuto la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni concessi in comodato purché inseriti nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante. La deducibilità veniva quindi ammessa nei casi in cui il comodato si inseriva nell’ambito di fenomeni di decentramento o esternalizzazione dell’attività produttiva, mantenendo il bene una funzione strumentale rispetto alla produzione del comodante.
Anche la giurisprudenza di legittimità aveva progressivamente costruito il proprio orientamento attorno a questo principio. Le pronunce richiamate dalla stessa ordinanza n. 18431/2026 (Cass. n. 1389/2011, n. 16826/2007, n. 16730/2015 e n. 28375/2018) individuavano, infatti, il requisito dell’inerenza nella persistente strumentalità del bene rispetto all’attività economica del proprietario, valorizzando soprattutto il collegamento con il processo produttivo e distributivo dell’impresa.
L’ordinanza n. 18431/2026 segna però un passaggio ulteriore.
La Corte non si limita infatti a verificare se il bene sia direttamente inserito nel ciclo produttivo del concedente, ma sposta l’attenzione sulla funzione economica complessivamente svolta dal comodato nell’ambito della strategia imprenditoriale.
Secondo i giudici di legittimità, la deducibilità delle quote di ammortamento non può essere esclusa per il solo fatto che il bene venga materialmente utilizzato dal cliente. Ciò che rileva è piuttosto la capacità del bene di concorrere al perseguimento delle finalità economiche dell’impresa proprietaria.
In questa prospettiva, assumono rilevanza le situazioni in cui la concessione in comodato sia finalizzata a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con i clienti, ovvero a incrementare la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal comodante. In tali ipotesi il bene continua ad essere funzionalmente inserito nel programma economico dell’impresa, pur essendo utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario.



