Come si accertano i contribuenti sempre in perdita o con redditi irrisori?
di Gianfranco Antico
Non si può nascondere che l’evasione fiscale sia un problema quasi “strutturale” in Italia e per questo nel tempo si è cercato – attraverso meccanismi di tipo presuntivo – di fare emergere ricavi e compensi non dichiarati.
Nel corso di questi anni siamo così passati dai coefficienti presuntivi di reddito alla minimum tax, dal concordato di massa ai parametri e agli studi di settore, dal concordato preventivo triennale a quello biennale, dalla pianificazione fiscale concordata alla programmazione fiscale, e da ultimo al concordato preventivo biennale – CPB 2.0 - che investe sostanzialmente i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Il CPB appare costruito sulla situazione, tipica per le categorie di contribuenti interessati dell’evasione c.d. spicciola, derivante, in genere, dalla omessa contabilizzazione di ricavi o compensi, a fronte di costi in tutto o in parte dedotti (evasione che ancora una volta si intende far emergere, onde ricondurla gradualmente nell’alveo della normalità e che varia da soggetto a soggetto). Il nuovo CPB permetterebbe di realizzare una sorta di tax compliance (innalzando l’adempimento spontaneo) e di tax planning, in quanto fissa la base imponibile, sia per i contribuenti che per il bilancio dello Stato. Se, da una parte, l’accettazione della proposta determina un blocco dell’attività accertativa (non possono essere effettuati gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi, di cui all’articolo 39, del D.P.R. n. 600/1973, salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano alcune cause di decadenza normativamente previste), dall’altra parte, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta “anagrafe dei conti“.



