Clausole di earn-out: imposizione all’incasso, ma con l’aliquota del momento di realizzo
di Andrea Gaeta
Con l'ordinanza n. 15944/2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in presenza di clausole di c.d. earn-out, la componente variabile del prezzo di cessione di una partecipazione deve essere assoggettata a tassazione nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente percepita dal contribuente, ma con il regime di tassazione vigente nell’anno di conclusione dell’accordo. Tale orientamento, già espresso nell'ordinanza n. 17792/2023, consente di chiarire ulteriormente la natura e gli effetti fiscali di tali clausole di aggiustamento del prezzo. Il principio conserva validità anche dopo la riforma del 2017, che ha introdotto un’aliquota unica del 26 per cento per le plusvalenze su partecipazioni, eliminando la distinzione tra qualificate e non qualificate.
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