Circolazione dei beni donati e tutela della legittima: in dirittura d’arrivo la soppressione dell’azione in restituzione
di Daniele Muritano
Il Senato ha recentemente approvato – nell’ambito del DDL Semplificazioni – una riforma di rilievo in materia successoria, con modifiche agli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. in tema di donazioni e successioni. L’intervento mira a sopprimere l’azione di restituzione dei beni donati nei confronti dei terzi acquirenti, sostituendola con un meccanismo di indennizzo economico a favore degli eredi legittimari lesi, e a snellire le procedure connesse, con effetti significativi sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.
Nel regime attuale, se una donazione in vita lede la legittima spettante ai legittimari (coniuge, figli o ascendenti), questi ultimi, dopo la morte del donante, possono esercitare l’azione di riduzione e, in caso di esito favorevole e di incapienza del donatario, agire per la restituzione dei beni donati, anche verso eventuali terzi acquirenti dei beni stessi. In altri termini, un immobile donato poteva essere rivendicato dagli eredi lesi persino nei confronti di un acquirente estraneo che l’avesse comprato dal donatario, il che rendeva tali beni poco commerciabili a causa del timore di pretese successorie future su di essi. Tale situazione aveva portato alla diffusione di polizze assicurative (es. “donazione sicura”) per gli acquirenti di immobili di provenienza donativa, rimedi contrattuali che tuttavia non influivano sul diritto degli eredi di far valere le proprie ragioni.
La riforma incide profondamente su questo assetto, individuando un punto di equilibrio tra tutela dei legittimari e sicurezza dei traffici. Viene modificata la norma che consentiva all’erede legittimario di ottenere la restituzione del bene donato dal terzo acquirente: il nuovo testo dell’articolo 563 c.c. stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi aventi causa a titolo oneroso (purché il loro acquisto sia stato trascritto prima della domanda di riduzione). In luogo della restituzione, al legittimario spetterà esclusivamente un diritto di credito nei confronti del donatario, commisurato al valore necessario a reintegrare la quota di riserva. Resta inoltre salva la facoltà di chiedere la restituzione del bene all’avente causa a titolo gratuito (es. un soggetto che abbia ricevuto il bene in donazione dal primo donatario): se il donatario non adempie all’obbligo di compensare in denaro il legittimario leso, perché incapiente o insolvente, il sub-acquirente a titolo gratuito dovrà corrispondere al legittimario l’indennizzo, nei limiti del vantaggio economico conseguito. Questa nuova disciplina si applicherà tanto agli immobili quanto ai beni mobili registrati, assicurando uniformità di trattamento.
Sono state contestualmente modificate alcune disposizioni correlate. L’articolo 561 c.c. viene modificato prevedendo che i pesi e le ipoteche eventualmente iscritte dal donatario sul bene donato restano efficaci: non opererà più, quindi, la regola previgente che liberava l’immobile dai gravami in caso di restituzione agli eredi, dato che ora il bene non viene più restituito. Il donatario dovrà invece compensare in denaro i legittimari tenendo conto dell’eventuale minor valore del bene gravato. Anche l’articolo 562 c.c. (insolvenza del donatario soggetto a riduzione) è coordinato con il nuovo impianto: la parte di legittima che non sia possibile recuperare dal donatario – ad esempio per perimento del bene donato a lui imputabile, o per insufficienza del suo patrimonio – rimarrà a carico della massa ereditaria come perdita.
In materia di opponibilità ai terzi, la riforma interviene sulle regole di pubblicità immobiliare. Si sopprime la specifica previsione di trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni (abrogando il n. 8 dell’articolo 2652 c.c.) e la si ricomprende nella disciplina generale dell’articolo 2652, comma 1, n. 1. In tal modo, la trascrizione di una domanda giudiziale di riduzione seguirà le regole ordinarie delle liti relative a diritti immobiliari: un terzo acquirente che abbia trascritto il proprio titolo prima della domanda non sarà coinvolto né pregiudicato dall’esito dell’azione di riduzione. Specularmente, l’articolo 2690 c.c. viene modificato per adeguare allo stesso principio le formalità di opponibilità delle domande relative ad atti soggetti a registri pubblici diversi da quello immobiliare (es. il PRA per i beni mobili registrati).
Di particolare importanza sono le disposizioni transitorie, che richiedono un’attenzione operativa da parte di notai e professionisti. Le nuove norme si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni già in corso a tale data, il legislatore ha previsto una finestra temporale di sei mesi per compiere eventuali atti conservativi: entro sei mesi dall’entrata in vigore, i legittimari che intendano mantenere le tutele previgenti dovranno infatti o notificare e trascrivere l’opposizione alla donazione (riservandosi così formalmente di impugnare la donazione lesiva) oppure - se il donante è deceduto - promuovere e trascrivere la domanda giudiziale di riduzione contro il donatario e i suoi aventi causa. Sono fatti salvi gli effetti delle opposizioni già trascritte prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Decorso il semestre senza che siano state né introdotte cause di riduzione né formalizzate opposizioni, troverà applicazione anche alle successioni pregresse il nuovo regime dell’indennizzo: le donazioni non potranno più essere oggetto di restituzione da parte dei terzi acquirenti e i legittimari rimasti insoddisfatti potranno rivalersi solo nei confronti del donatario (e dell’eventuale suo avente causa gratuito).
Operativamente, i professionisti dovranno individuare le situazioni pendenti in cui vi siano legittimari lesi da donazioni anteriori e, se del caso, attivarsi tempestivamente nel semestre transitorio per tutelare i diritti di costoro secondo la vecchia disciplina (mediante opposizione o domanda di riduzione). Le transazioni, in presenza di immobili donati, una volta trascorsi i sei mesi senza opposizioni o domande giudiziali trascritte, diverranno più sicure: i notai potranno stipulare compravendite con maggiore sicurezza, confidando che tali atti di acquisto non saranno più soggetti a eventuali azioni di restituzione da parte dei legittimari, e le banche saranno più disponibili a concedere mutui su tali beni, venuto meno il “rischio donativo”.
In sintesi, la riforma impone un immediato adeguamento delle strategie di tutela nelle successioni in corso e, in prospettiva, un aggiornamento delle prassi contrattuali e delle verifiche notarili sugli immobili donati, delineando un nuovo equilibrio normativo: la legittima viene reintegrata in via monetaria, senza più paralizzare la libera circolazione dei beni di provenienza donativa né penalizzare i terzi acquirenti.
La riforma avrà un impatto profondo anche sulla pianificazione successoria, settore nel quale le donazioni in vita erano spesso evitate proprio perché rendevano difficoltosa la circolazione dei beni donati. La soppressione dell’azione di restituzione e la sostituzione con un diritto di credito nei confronti del donatario restituiscono invece certezza e stabilità agli atti di liberalità, consentendo ai professionisti di utilizzare la donazione nell’ambito degli strumenti ordinari di pianificazione patrimoniale. Ne deriva una maggiore libertà del disponente di anticipare la trasmissione dei beni e, al tempo stesso, una più agevole strutturazione di programmi successori complessi, anche mediante donazioni modulate nel tempo o coordinate con strumenti di natura fiduciaria. La nuova disciplina, nel rafforzare la tutela dei terzi e la commerciabilità dei beni donati, riporta dunque la donazione al centro delle strategie di trasmissione intergenerazionale del patrimonio, con benefici concreti per il mercato immobiliare e per la certezza delle relazioni giuridiche.