Chirurgia estetica e IVA: un chiarimento necessario per chiudere i conti con il passato
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risoluzione 42/E del 12 giugno 2025, lāAgenzia delle Entrate interviene a chiarire lāambito applicativo dellāarticolo 4-quater del Dl 145/2023, convertito con modificazioni dalla L 191/2023, disposizione che ha inciso significativamente sul regime IVA delle prestazioni di chirurgia estetica. Lāintervento risolve dubbi che si erano generati tanto sul piano delle prestazioni future quanto, soprattutto, su quello dei comportamenti passati, offrendo un punto di approdo utile a fugare lāincertezza nella prassi degli operatori e nei controlli dellāAmministrazione.
Il comma 1 dellāarticolo 4-quater ha stabilito che, a partire dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, lāesenzione dallāIVA prevista dallāarticolo 10, primo comma, n. 18), del Dpr 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con finalitĆ terapeutiche, purchĆ© tali finalitĆ risultino da apposita attestazione medica. La disposizione si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia dellāUnione Europea, che aveva riconosciuto la possibilitĆ di esenzione solo per i trattamenti estetici con finalitĆ curative, incluse quelle psico-fisiche.
La risoluzione offre anzitutto alcuni chiarimenti rilevanti in merito al comma 1 dellāarticolo 4-quater, confermando, in particolare, che lāattestazione della finalitĆ terapeutica può essere rilasciata anche dal medico esecutore dellāintervento, purchĆ© da tale attestazione emerga chiaramente il nesso tra la patologia diagnosticata e la prestazione di chirurgia (o medicina) estetica. Si tratta di una precisazione non trascurabile, che si dimostra coerente con le esigenze concrete dellāattivitĆ clinica e con lāassetto organizzativo delle prestazioni sanitarie.
Tuttavia, la medesima risoluzione precisa anche che lāattestazione deve essere redatta in data antecedente allāintervento. Questo vincolo temporale, pur apparendo motivato dallāintento di evitare abusi, come il rilascio di attestazioni a posteriori costruite ad arte per giustificare esenzioni non spettanti, solleva più di una perplessitĆ : ĆØ davvero irragionevole ritenere che unāattestazione resa successivamente allāintervento, purchĆ© adeguatamente documentata e motivata, non possa costituire valido supporto per lāesenzione? Semmai, sarebbe stato più coerente richiedere che lāattestazione fosse redatta prima dellāemissione della fattura, assicurando cosƬ che, a quella data, fosse giĆ disponibile una documentazione idonea a giustificare il regime di esenzione applicato. La scelta operata, invece, sembra rispondere più a una logica formale che sostanziale, e finisce per introdurre una condizione priva di reale giustificazione pratica.
Se il comma 1 dellāarticolo 4- quater si proietta sul futuro, delineando le condizioni per lāapplicazione dellāesenzione IVA alle prestazioni estetiche a partire dal 17 dicembre 2023, il comma 2 guarda invece al passato, ponendosi lāobiettivo di disciplinare retroattivamente i comportamenti giĆ adottati dai contribuenti. Ed ĆØ proprio sul terreno delle operazioni pregresse che si gioca oggi la partita più delicata tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Il pregio della risoluzione n. 42/E risiede allora nellāavere finalmente fornito, soprattutto agli Uffici territoriali, unāinterpretazione univoca del comma 2: le prestazioni di chirurgia estetica, effettuate prima dellāentrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione Iva, restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalitĆ terapeutica. Si tratta di un riconoscimento espresso del valore del legittimo affidamento, maturato anche alla luce della circolare 4/E/2005, che giĆ qualificava come esenti le prestazioni mediche di chirurgia estetica connesse al benessere psico-fisico della persona.
Il chiarimento consente dunque ai soggetti sottoposti a verifiche, o potenzialmente esposti a esse, di tirare un significativo sospiro di sollievo per quanto concerne le operazioni effettuate fino al 17 dicembre 2023. La precisazione riveste particolare rilievo in un contesto caratterizzato da unāelevata conflittualitĆ interpretativa e da un contenzioso diffuso, incentrato soprattutto sulla natura e sullāidoneitĆ della prova richiesta per attestare la finalitĆ terapeutica delle prestazioni.
Resta, tuttavia, un profilo critico insito nella norma stessa: la disparitĆ di trattamento tra contribuenti. Se da un lato il legislatore ha scelto di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che, prima del 17 dicembre 2023, hanno applicato lāesenzione IVA, dallāaltro ha espressamente escluso la possibilitĆ di rimborso per quei contribuenti che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, hanno giĆ versato lāimposta, sia a seguito di accertamenti, sia volontariamente, per prudenza. Eppure, se lāintento fosse stato davvero quello di tutelare lāaffidamento maturato in un contesto normativo incerto, anche questi soggetti avrebbero dovuto vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. CosƬ non ĆØ stato: le esigenze di cassa hanno prevalso su una coerente applicazione del principio di tutela, lasciando unā(ulteriore) area grigia di iniquitĆ .