Chi risponde dei danni dell'IA? Il diritto tra controllo umano e algoritmi autonomi
di Claudio Garau
Il dibattito in ordine alla possibile attribuzione di una forma di soggettività giuridica all’intelligenza artificiale - IA sta attraversando una fase di evidente maturazione. Esso non è più confinato alla sola riflessione teorica, o alla speculazione di matrice accademica, ma si colloca ormai nel più ampio perimetro della regolazione giuridica contemporanea, nella quale il diritto civile non si interroga tanto sull’ontologia dei sistemi quanto sui criteri di imputazione di effetti giuridici e responsabilità.
In un contesto caratterizzato da sistemi decisionali sempre più autonomi - si pensi ad esempio ai processi automatizzati di valutazione del merito creditizio o all’uso di sistemi di supporto decisionale nella sanità - e da catene algoritmiche spesso “opache” nella loro ricostruibilità ex post, si accentua la difficoltà di ricondurre tali fenomeni alle categorie tradizionali della responsabilità civile.
Ne deriva un interrogativo che investe non soltanto la dottrina giuridica, ma anche la prassi applicativa: l’IA deve continuare a essere considerata un mero strumento, oppure sta progressivamente assumendo il ruolo di fattore autonomo di imputazione giuridica, difficilmente riconducibile agli schemi classici della responsabilità per fatto umano o per fatto della cosa?
Dal recente Senate Bill 859 - AI Non-Sentience and Responsibility Act - presentato in una delle due camere che compongono l’Assemblea Generale dello Stato Usa del Missouri, emerge un orientamento normativo di tipo essenzialmente definitorio e preclusivo, volto a escludere in radice qualsiasi apertura al riconoscimento di una soggettività giuridica dei sistemi di IA. Adottando così una posizione radicale, quasi “dichiarativa” più che regolatoria, il disegno di legge qualifica espressamente le intelligenze artificiali come entità prive di personalità giuridica e, conseguentemente, non riconducibili alle categorie classiche di persona fisica o giuridica. Ne deriva l’esclusione della possibilità per tali sistemi di essere titolari di diritti, obblighi o situazioni giuridiche soggettive, nonché di assumere la titolarità di rapporti patrimoniali o ricoprire ruoli all’interno di strutture societarie.
La disciplina si colloca in una prospettiva di delimitazione del perimetro soggettivo dell’ordinamento, rimarcando che l’imputazione giuridica resta necessariamente ancorata a soggetti umani o a entità giuridiche riconosciute. A ben vedere, il testo non interviene sulla distribuzione della responsabilità per le condotte mediate da sistemi di IA, che rimane disciplinata secondo i criteri ordinari del diritto civile e della responsabilità extracontrattuale, ma si limita a escludere qualsiasi ipotesi di imputazione diretta al sistema stesso.



