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Fisco

Certificazione TCF: avvocati sì, commercialisti no (per ora)

Chiara Forino

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Blast
mar 17, 2026
∙ A pagamento

Continua la saga della riforma del Regime Adempimento Collaborativo, avviata più di due anni fa dal D.lgs. 221/2023. Al rush finale la corsa dei due Ordini professionali per la formazione dei professionisti per l’abilitazione a certificare il Tax Control Framework. Certificazione resa obbligatoria per le società interessate a presentare istanza di ammissione al Regime o a comunicare l’adozione del TCF opzionale previsto per le società sottosoglia.

Tra le novità della riforma, infatti, il legislatore ha, da un lato, incrementato notevolmente i benefici premiali per i soggetti che, per essere ammessi al Regime, adottano un modello di gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF) e, dall’altro, ha introdotto l’obbligo di far certificare tale modello da professionisti indipendenti in possesso di specifiche competenze. Tuttavia, per mesi, la riforma è rimasta, per quanto riguarda la certificazione, inapplicabile per assenza di certificatori.

Su Blast abbiamo raccontato ogni tappa di questa corsa ad ostacoli. Obbligo introdotto nel 2023, senza che ci fosse nessun soggetto abilitato né un orizzonte temporale certo, che consentisse alle imprese di pianificare l’adempimento e di presidiare il rischio. Quasi un anno per la pubblicazione del Decreto interministeriale 212 (datato 12 novembre 2024) contenente il regolamento recante “la disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”. Il primo compleanno della riforma porta in dono le Linee Guida (provvedimento 5320 del 10 gennaio 2025) con i requisiti minimi del nuovo modello standardizzato e le istruzioni operative per il rilascio della certificazione, ma è solo ad aprile 2025 che Agenzia delle entrate, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale Forense sottoscrivono il protocollo d’intesa che definisce “i termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali valutabili per il rilascio dell’attestazione di certificatore”. Si chiariscono i primi aspetti realmente operativi: 5 anni di iscrizione all’ordine, un corso di 80 ore, tre moduli, esoneri totali o parziali per i singoli moduli in presenza di requisiti specifici. In estate si costituiscono gli elenchi, ma a potersi iscrivere sono solo i soggetti per i quali il protocollo ha stabilito l’esonero totale dalla formazione.

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