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Fisco

Certificazione tardiva e dividendi UE: la Cassazione conferma l’esenzione in presenza dei requisiti sostanziali

di Giacomo Monti

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giu 01, 2026
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Con l’ordinanza n. 13128 del 7 maggio scorso, la Corte di Cassazione consolida un importante orientamento giurisprudenziale in materia di esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti a società madri comunitarie ai sensi dell’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.

L’intervento della Suprema Corte si inserisce, infatti, nel filone interpretativo già tracciato dalla sentenza n. 27646 del 29 settembre 2023, rafforzando un principio che, sul piano sistematico, appare pienamente coerente con la ratio della c.d. “Direttiva madre-figlia” e con la necessità di privilegiare i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti meramente formali.

Le due pronunce prendono le mosse da fattispecie differenti, ma accomunate da un medesimo elemento centrale: la produzione successiva, rispetto alla data di pagamento dei dividendi, della certificazione estera attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La norma, come noto, recepisce nell’ordinamento interno la Direttiva 90/435/CEE, oggi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE, finalizzata ad eliminare fenomeni di doppia imposizione economica nella distribuzione infragruppo di dividendi tra società residenti in differenti Stati membri.

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 27-bis, la società figlia italiana può non applicare la ritenuta sui dividendi soltanto se, entro la data di pagamento degli utili, acquisisce la certificazione estera attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Ed è proprio su questo aspetto che si sviluppano le fattispecie analizzate dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso deciso dalla sentenza n. 27646/2023, a seguito del recupero della ritenuta operato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società figlia italiana, la società madre olandese aveva presentato istanza di rimborso della ritenuta stessa, sulla quale si era formato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria italiana.

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