In questa serie di contributi sulle questioni linguistiche e, in particolare, sulla lingua italiana, si è messo in luce non solo come la stessa sia da considerare alla stregua di un bene culturale immateriale e oggetto di politiche linguistiche, ma anche come rilevi in ordine ai diritti culturali, su tutti, quello all’istruzione e all’educazione (articoli 3, 33 e 34 Cost.). Si è avuto modo, infatti, di rappresentare come essa costituisca il presupposto per un consapevole esercizio dei diritti collegati allo status di cittadino perché funzionale ad ottenere dall’apparato amministrativo quelle prestazioni tese alla realizzazione delle migliori condizioni possibili dell’individuo oltre che la comprensione dei testi normativi e amministrativi.
In ordine a quest’ultimo profilo, è interessante come la giurisprudenza amministrativa recente stia nuovamente ponendo l’attenzione sullo statuto giuridico della lingua nei rapporti con le pubbliche amministrazioni portando ad interrogarsi sulle modalità di interazione con l’utente. Due interventi del Consiglio di Stato sono particolarmente incisivi da questo punto di vista.
Nel primo caso, il Collegio (sez. VII, n. 41 del 2024), richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2017, ha respinto l’appello proposto dalla vincitrice di una procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore universitario contro la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva dichiarato inesistente il curriculum vitae (parte integrante e sostanziale degli allegati alla domanda di partecipazione) redatto in inglese con conseguente esclusione della stessa dalla graduatoria di merito.
Condividendo i rilievi del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato conferma come l’italiano sia la lingua della procedura selettiva oggetto di causa e come il suo utilizzo sia, senza dubbio, «espressione di un principio immanente all’ordinamento, non passibile di deroga, se non espressamente prevista, nemmeno in ragione del fatto che […] la ricerca e l’insegnamento universitario sono caratterizzati dalla circolazione delle competenze oltre i confini nazionali e sarebbero tali da rendere l’ordinamento universitario maggiormente improntato alla internazionalizzazione delle competenze e delle procedure». Rafforzamento dell’internalizzazione che non può, peraltro, considerarsi sufficiente a superare il principio dell’ufficialità della lingua italiana (punti n. 9 e 9.1).
Al di là del caso specifico, le indicazioni del Consiglio di Stato rilevano nella parte in cui ricordano come «gli atti delle pubbliche amministrazioni tutte, incluse le università, devono essere redatti in lingua italiana […] e ciò non può che valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva dell’Università», i quali, dunque, «non potevano presentare curricula in lingue diverse dall’italiano o comunque, se stranieri, non tradotti in italiano e ciò vale tanto più nel caso di specie, ove si trattava di una candidata italiana» (punti n. 9.3 e 9.4).
Nel secondo caso, invece, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2024) ha reso parere interlocutorio allo schema di Regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC) stabilendo che questo non può rinviare ad una fonte esterna disponibile esclusivamente in lingua straniera e la cui conoscibilità dipenda dalla sua pubblicazione su internet ad opera di una autorità esterna a quella competente a normare sul piano “interno” in base alla fonte primaria, nazionale, attributiva del potere regolamentare. Ciò in quanto, la funzione degli allegati a cui il regolamento rimanda (che così viene meno) è di essere «“fonte di cognizione”, in lingua italiana, indirizzata alla generalità dei consociati, della disciplina da applicarsi nell’ordinamento interno», circostanza che ne impone una redazione in italiano, «in ottemperanza ai principi di certezza del diritto e di non discriminazione in base alla nazionalità, che informano il recepimento del diritto euro-unitario» (punto 4.6.1).
Sebbene su temi assolutamente diversi, in entrambi i casi la questione linguistica si pone in termini di certezza e di garanzia di accessibilità. Nel primo caso, l’internazionalizzazione e il conseguente utilizzo di un linguaggio unico (l’inglese), pur semplificando la comunicazione, sacrifica le possibili sfumature e provoca un condizionamento indotto dagli indicatori per la valutazione della qualità della ricerca che spingono all'abbandono della lingua madre in nome del c.d. impact factor. Nel secondo caso, le implicazioni sulla generalità dei cittadini sono immediate in termini di comprensione dei provvedimenti direttamente incidenti sulle situazioni giuridiche soggettive di ciascuno (il c.d. ‘diritto a capire’) e di maggiore accessibilità alle norme, nonché di un’aumentata trasparenza finalizzata all’effettiva fruizione dei servizi pubblici. Se tutto questo si colloca, poi, nella prospettiva del sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie e dei sistemi di automazione da parte delle amministrazioni pubbliche (si pensi alla c.d. trasparenza algoritmica) la comprensione, anche linguistica, diventa imprescindibile strumento a garanzia della certezza del diritto.