CCNL trasporti e addebito danni: l'obbligo informativo che rischia di travolgere anche i licenziamenti
di Paolo Bartolini
Gli incidenti e i danni ai beni aziendali rappresentano storicamente una voce di costo critica per le imprese del settore trasporti e logistica. Il rinnovo del CCNL di fine 2024 è intervenuto sull’articolo 32, introducendo nuovi adempimenti – attivi a tutti gli effetti dal 2025 stante lo scioglimento della riserva sindacale solo in tale anno – e alimentando un vivace dibattito interpretativo sulle reali possibilità di tutela da parte dei datori di lavoro.
La novità di maggiore impatto procedurale riguarda l’obbligo, a carico dell’azienda, di comunicare annualmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU e OO.SS.) il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie ed eventuali clausole contrattuali. L’aspetto che merita la massima attenzione, tuttavia, è il rischio di una generale sottovalutazione della portata di tale adempimento. Ad avviso di chi scrive, infatti, il mancato o inesatto deposito di queste informazioni preventive, secondo il dettato contrattuale, rende nullo il provvedimento disciplinare. La formulazione letterale della norma “renderà nullo il provvedimento disciplinare” espone l’azienda al concreto rischio che tale nullità possa travolgere l’intero potere sanzionatorio, invalidando qualsiasi provvedimento, incluse le sanzioni espulsive irrogate per motivi diversi dal danneggiamento.
Un ulteriore elemento di novità, spesso trascurato, riguarda il perimetro di applicazione della norma. Sebbene l’istinto porti ad associare l’articolo 32 esclusivamente ai sinistri della flotta veicolare causati dagli autisti, la formulazione del nuovo testo impone una lettura più estensiva. Le regole e le soglie ivi previste vanno considerate riferite a ogni danno apportato dai lavoratori ai beni del datore di lavoro; ad esempio, vi rientrano a pieno titolo, anche gli eventi accidentali causati dal personale d’ufficio, come la rottura di un personal computer, di un terminale logistico o di altre strumentazioni aziendali.
Resta poi da sciogliere il nodo sulla sussistenza del diritto al risarcimento. Si è diffusa nel settore una tesi eccessivamente restrittiva secondo cui i danni sarebbero addebitabili esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave. Questa interpretazione non trova conferma nel dettato contrattuale. L’attenta analisi della norma, che utilizza la congiunzione disgiuntiva “o” per separare le fattispecie, delinea scenari alternativi: l’azienda ha pieno titolo per rivalersi sul lavoratore anche nei casi di colpa lieve, negligenza o imperizia, pur nel rigoroso rispetto dei tetti massimi previsti.



