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Fisco

CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) - Voglio (vorrei) ma non posso: dalle società a ristretta base alle perdite

di Dario Deotto

ago 07, 2026
∙ A pagamento

Alcune misure del cosiddetto decreto “omnibus”, attuativo della riforma fiscale, sembrano confermare quanto da tempo si riporta. E cioè che certamente gli intendimenti della L. 111/2023 possono, in taluni casi, essere considerati pregevoli. Ma anche che, a conti fatti, quello che doveva risultare un intervento riformatore sia più prosaicamente da ascrivere ad un intervento di carattere “manutentivo”, che non sempre, peraltro, ha portato a dei concreti benefici per gli operatori economici. E in questo assicuriamo sin da subito che le evidenti faziosità (anche da parte di chi dovrebbe esserne affrancato: emblematici sono taluni comportamenti sui social) che oramai contraddistinguono l’agire umano, non ci appartengono.

Prendiamo la vicenda delle società a ristretta base. La delega stabilisce che nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa l’accertamento è giustificato solo nell’ipotesi in cui alla società siano imputati, sulla base di elementi certi e precisi (ripetiamo “certi e precisi”, non “gravi, precisi e concordanti”, come taluni hanno, forse distrattamente, letto), maggiori componenti positivi oppure dei componenti negativi inesistenti. Il tutto “ferma restando” la natura di reddito finanziario conseguito dai soci stessi.

Il decreto “omnibus” attua questi principi disponendo che “in caso di accertamento del reddito delle società a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza:

a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;

b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti”.

Si conferma poi la natura di reddito finanziario per i soci.

Andiamo subito al testo normativo riportato tra virgolette. C’è certamente un aspetto positivo: si chiudono le porte alle rettifiche su costi non inerenti, indeducibili o contabilizzati in un esercizio non di competenza, ecc., nonostante il contrario avviso, a volte, della Cassazione.

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