Cattivi pensieri (ma non sempre) - Tra opacità, privacy, de-regolamentazione: è davvero così rassicurante l’uso dell’AI da parte dell’Agenzia delle Entrate?
di Dario Deotto
Sono toni apparentemente rassicuranti quelli che emergono dall’audizione (di fine ottobre) del direttore delle Entrate in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria in relazione all’impiego dell’AI da parte dell’amministrazione finanziaria.
Secondo il direttore Carbone, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene soltanto nella fase pre-istruttoria, e con l’intervento umano. Inoltre, sono sempre parole di Carbone, “gli algoritmi utilizzati sono progettati per essere spiegabili, non discriminatori e trasparenti, così da evitare errori o iniquità”.
Illustrando le attività relative all’analisi del rischio, il direttore poi rileva che l’approccio adottato si basa sulla “spiegabilità della logica di funzionamento dell’algoritmo, per consentire di rispettare gli obblighi motivazionali previsti dalla legislazione tributaria, nonché per garantire ai contribuenti un contraddittorio preventivo effettivo ed informato”.
Già queste ultime affermazioni dovrebbero generare qualche sospetto (nelle conclusioni si afferma, ulteriormente, che la strategia algoritmica dell’Agenzia “si pone l’obiettivo di massimizzare l’efficienza delle attività istituzionali nel pieno rispetto dei diritti dei contribuenti, utilizzando un approccio estremamente garantista”).
Infatti, sfugge il riferimento agli obblighi motivazionali, che hanno a che fare con l’atto impositivo, con la precedente “rassicurazione” riferita all’impiego dell’AI nella sola fase preistruttoria, al fine della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Qualcosa non torna, quindi.
Il fatto è, però, che sono diversi gli aspetti che non convincono.
Si ricorda, innanzitutto, che nella recente legge di (presunta, fino a ora) riforma fiscale sono due, in particolare, gli articoli che si occupano dell’utilizzo dell’AI da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta degli articoli 2 e 17 (della L. 111/2023). Entrambi sembrano perlopiù focalizzati sulle esigenze erariali piuttosto che sulle garanzie dei diritti dei contribuenti.
Ad ogni modo, va tenuto conto che, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega, è stato emanato l’articolo 2 del Dlgs 13/2024 in relazione all’analisi del rischio fiscale (che – apparentemente – dovrebbe avere a che fare con la sola selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo).
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