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CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – Tra contraddittorio preventivo e adesione anche il legislatore (del “correttivo”) si è perso
Fisco

CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – Tra contraddittorio preventivo e adesione anche il legislatore (del “correttivo”) si è perso

di Dario Deotto

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Blast
giu 09, 2025
∙ A pagamento
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CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – Tra contraddittorio preventivo e adesione anche il legislatore (del “correttivo”) si è perso
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In più occasioni abbiamo denunciato il non (a dir poco) felice connubio tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione, realizzatosi con le disposizioni attuative della riforma fiscale.

Riepilogando i vari termini previsti, occorre rilevare che oggi, una volta ricevuto lo schema di atto prodromico al contraddittorio preventivo, il contribuente:

1. può presentare delle osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni (si tralascia l’infelice vicenda – per come è scritta - dell’accesso agli atti);

2. può presentare, nei 30 giorni successivi, istanza di accertamento con adesione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997);

3. non fare nulla, e aspettare l’atto di accertamento definitivo.

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