CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – Tra contraddittorio preventivo e adesione anche il legislatore (del “correttivo”) si è perso
di Dario Deotto
In più occasioni abbiamo denunciato il non (a dir poco) felice connubio tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione, realizzatosi con le disposizioni attuative della riforma fiscale.
Riepilogando i vari termini previsti, occorre rilevare che oggi, una volta ricevuto lo schema di atto prodromico al contraddittorio preventivo, il contribuente:
1. può presentare delle osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni (si tralascia l’infelice vicenda – per come è scritta - dell’accesso agli atti);
2. può presentare, nei 30 giorni successivi, istanza di accertamento con adesione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997);
3. non fare nulla, e aspettare l’atto di accertamento definitivo.
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