CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) - Sentenza n. 50 della Consulta: tra pregi e un piccolo neo incidentale (riguardante le indagini finanziarie)
di Dario Deotto
La sentenza n. 50 della Corte Costituzionale ha indubbiamente molteplici pregi, che trascendono anche la specifica vicenda della rilevanza nel processo tributario della sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso (articolo 21-bis del Dlgs 74/2000).
Due sono, in particolare, gli aspetti che vogliamo sottolineare.
Il primo è quello che fotografa (condivisibilmente) lo stato della fiscalità tributaria italica. Viene infatti riportato che la ratio della novella dell’articolo 21-bis si pone nel “più ampio contesto dell’evoluzione dei rapporti tra “autorità” e “consenso” e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente… a favore del progressivo passaggio a un approccio fondato sulla compliance, sul dialogo anticipato tra fisco e contribuente, sull’adempimento collaborativo”. In quest’ottica, prosegue la pronuncia, “il legislatore è giunto ad un punto di approdo che riflette la visione secondo cui il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectonis”. Del resto, continua la Corte, “proprio la condizione di soggezione del contribuente ha storicamente favorito – a causa dei meccanismi legislativi in cui si è tradotto: il cosiddetto “particolarismo” del diritto tributario – l’instaurarsi di un patologico rapporto conflittuale tra fisco e contribuente; e questo, con una grave eterogenesi dei fini, anziché favorire l’adempimento del dovere tributario, ha in buona parte alimentato un clima culturale propenso a giustificare quella esorbitante evasione fiscale che ancora affligge il nostro Paese”.
Come a dire: fino ad ora l’attuale modo di legiferare (e molti sanno chi è davvero, nella gran parte dei casi, il legislatore tributario italiano) ha alimentato l’evasione (sono anni che scriviamo che l’attuale fiscalità, che non è credibile, non può che alimentare l’evasione) per cui la filosofia di fondo della riforma fiscale – che si propone di passare ad un approccio ex ante – appare corretta. Solo che (nostro pensiero) questo approccio va verificato nei fatti.
L’altro aspetto che vogliamo sottolineare è quello del pieno riconoscimento da parte della Consulta - a fronte della sostanziale indifferenza, fino a qui, da parte della Corte di Cassazione -, della previsione sull’onere della prova in ambito tributario di cui al comma 5 bis dell’articolo 7, Dlgs. n. 546/1992. In più punti viene rimarcata la simmetria tra la disposizione dell’articolo 21-bis Dlgs 74/2000 e quella, appunto, del comma 5-bis, previsione che, come riporta la Corte Costituzionale, ha stabilito l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove.



