CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – Quando la pubblicistica non fa bene (al fisco)
di Dario Deotto
Ci è stato segnalato uno schema d’atto giunto in questi giorni ad un contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale e al “regime di ravvedimento” per gli anni pregressi. Lo schema d’atto, che porta ad individuare maggiori ricavi non dichiarati, risulta fondato sull’“articolo 41-bis del Dpr 600/1973”, il quale sfuggirebbe alle preclusioni previste per l’ufficio in presenza di adesione al regime di ravvedimento.
Occorre rilevare che sia per il concordato preventivo che per il regime di ravvedimento per gli anni pregressi risultano impediti all’amministrazione finanziaria gli accertamenti reddituali di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 (quindi sia quelli di tipo analitico, che le rettifiche analitiche-induttive e quelle induttive “pure”), oltre agli accertamenti di tipo analitico-induttivo sotto il profilo Iva. Per il concordato vi sono anche le coperture dagli accertamenti sintetici e da quelli relativi alle società di comodo.
Già in passato un autore aveva riportato su un quotidiano economico che la copertura offerta dagli istituti in argomento non includeva gli accertamenti parziali (così che, magari, qualche ufficio dell’Amministrazione ne è risultato condizionato), e ultimamente ci è stato indicato un altro intervento in tal senso di altra pubblicistica.
Non nascondiamo un profondo disagio per quanto riportato, e anche un certo senso di avvilimento, considerato che la questione ha a che fare con le “fondamenta” in materia di accertamento tributario.



