Cattivi pensieri (ma non sempre) - PEX 2026: interrogazioni parlamentari e modifiche normative per un equivoco?
di Dario Deotto
Addirittura un’interrogazione parlamentare oltre ad un possibile intervento normativo. E tutto questo per un errore (può accadere, è successo a tutti) di un articolo di giornale.
La questione è quella relativa alla disciplina Pex e delle modifiche intervenute con la recente legge di Bilancio. Con l’introduzione del nuovo comma 1.1 all’articolo 87 del TUIR, il legislatore ha stabilito che il regime di esenzione si applichi esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione ad una partecipazione nel capitale non inferiore al 5 per cento o, in alternativa, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Non va trascurato – ed è un elemento che dovrebbe risultare fondamentale – che tali criteri valgono anche per l’esclusione dei dividendi (articolo 89 Tuir).
Sulla questione, da qualche parte è stato ipotizzato che se si detenesse, ad esempio, il 7 per cento e si vendesse il 4, l’eventuale plusvalenza perderebbe il diritto all’esenzione, venendo tassata ordinariamente al 24 per cento anziché all’1,2 per cento.
Si tratta di una tesi errata, se non altro perché, come saggiamente hanno messo in evidenza qui su Blast Simona Baseggio e Barbara Marini, risulterebbe in molti casi privo di logica il riferimento al possesso indiretto tramite società controllate, applicando il meccanismo della demoltiplicazione lungo la catena societaria.
Il fatto però che risulta tranciante, a nostro avviso, è che il riferimento alla partecipazione al capitale non inferiore al 5 per cento o al valore non inferiore a 500 mila euro vale anche per l’esclusione reddituale dei dividendi. Le due misure, infatti, sono identiche e “figlie” della stessa ratio (oltreché del medesimo intervento normativo, il quale, si ricorderà, nasce, nel corso dell’iter parlamentare, prima per i dividendi mentre solo successivamente è stato esteso alle plusvalenze).
È evidente che per i dividendi la soglia del 5 per cento o dei 500 mila euro riguarda la partecipazione detenuta. E così, ovviamente – considerato che il dato letterale e la ratio della norma è identica -, deve essere per le plusvalenze. In sostanza, se detengo il 7 e vendo il 4, l’esenzione Pex ricorre certamente in quanto i nuovi limiti “guardano”, come accade per i dividendi, l’entità delle partecipazioni detenute “a monte” e non (per le plusvalenze) la quota oggetto di trasferimento.
Pensare che sia stata fatta un’interrogazione parlamentare e che, da altre parti, si annunci una possibile modifica normativa fa riflettere. Se non altro smentisce il luogo comune che i giornali non si leggono.
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Foto di Pheladi Shai da Pixabay


