Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Share this post

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia
Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia
Cattivi pensieri (ma non sempre) - Ok, la norma del (nuovo) contraddittorio preventivo è irritante, ma cosa fare realmente quando si riceve uno schema d’atto?
Fisco

Cattivi pensieri (ma non sempre) - Ok, la norma del (nuovo) contraddittorio preventivo è irritante, ma cosa fare realmente quando si riceve uno schema d’atto?

di Dario Deotto

Avatar di Blast
Blast
lug 21, 2025
∙ A pagamento
7

Share this post

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia
Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia
Cattivi pensieri (ma non sempre) - Ok, la norma del (nuovo) contraddittorio preventivo è irritante, ma cosa fare realmente quando si riceve uno schema d’atto?
Condividi

Abbiamo già riportato la scorsa settimana che, con il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale, si vogliono restringere i tempi del contraddittorio preventivo nell’ipotesi in cui il contribuente chieda l’accesso agli atti, stabilendo che egli può fruire di un termine complessivo non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni “e” per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. In questo modo, qualora si chieda, appunto, l’accesso agli atti, si dovranno presentare le osservazioni/controdeduzioni comunque entro il termine non inferiore a sessanta giorni assegnato dall’ufficio, senza che rilevi il giorno in cui i documenti richiesti sono stati messi effettivamente a disposizione dell’interessato.

È evidente – e lo abbiamo segnalato anche per altre questioni – l’avversione che sembra avere l’attuale legislatore verso quello che dovrebbe essere un istituto fondamentale (il contraddittorio preventivo), prodromico ad attuare un corretto e ragionevole rapporto tra Fisco e contribuente (in tal senso anche l’Editoriale di oggi di Andrea Carinci).

Ad ogni modo, oramai a più di un anno dall’effettiva applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 6-bis dello Statuto, pare opportuno fare delle considerazioni su quali possono risultare gli approcci una volta consegnato, da parte dell’amministrazione finanziaria, il fatidico “schema di atto”.

Al suo ricevimento, come è noto, il contribuente ha tre possibilità:

1. non fare nulla;

2. presentare le “controdeduzioni/osservazioni” (la duplice locuzione impiegata la si deve all’ambigua terminologia utilizzata dal legislatore, il quale, al comma 3 dell’articolo 6-bis dello Statuto, prima le definisce “controdeduzioni” e poi, al comma 4, in una sorta di ravvedimento legislativo, le considera “osservazioni”);

3. presentare istanza di adesione.

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.

Già abbonato a pagamento? Accedi
© 2025 Maggioli
Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia a scrivere.Scarica l'app
Substack è la casa della grande cultura

Condividi