CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) - Non ci si può (più) nemmeno difendere: per effetto dell’autotutela sostitutiva, sulla base delle ragioni del ricorso, l’ufficio può - sempre - emettere un nuovo atto
di Dario Deotto
Se un atto di accertamento è stato notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del Pvc (in base all’abrogato articolo 12, comma 7, dello Statuto), e tale vizio è stato contestato in sede di giudizio da parte del contribuente, ben può l’amministrazione finanziaria provvedere all’annullamento dell’atto e ri-emetterne uno nuovo, chiaramente, oramai, dopo il decorso dei predetti 60 giorni (e senza che – ovviamente – il contribuente possa produrre le osservazioni previste dall’abrogata previsione di legge).
Questo è in sostanza quanto ha stabilito la scorsa settimana la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13471 (20 maggio 2025), richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 30051 del 2024 sull’autotutela sostituiva in malam partem. Il caso della sentenza della scorsa settimana rappresenta una fotografia perfetta delle conseguenze che si originano in seguito alle non felici conclusioni della suprema Corte a S.U.
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