CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) – I vari fraintendimenti a proposito delle quattro ordinanze della Cassazione sulla responsabilità del commercialista
di Dario Deotto
Hanno destato notevole eco le quattro (si specifica: quattro) ordinanze della Corte di Cassazione della scorsa settimana con le quali è stata stabilita la configurabilità del concorso (ex articolo 9 del Dlgs 472/1997) del commercialista in relazione alle violazioni compiute da suoi clienti in conseguenza del fatto che il medesimo professionista risultava allo stesso tempo incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni e alla tenuta delle scritture contabili.
Sia dalla politica che da varie parti (parte della dottrina inclusa) si è levata una significativa levata di scudi avverso le conclusioni dei giudici di legittimità.
Partiamo da una premessa. Chi scrive ritiene che siano da imputare anche alla Corte di Cassazione, perlomeno con riguardo agli ultimi 10/20 anni, delle responsabilità per il degrado del diritto tributario italico, probabilmente derivanti (le responsabilità) dalla specificità della materia. Accertamenti nei confronti dei soci di società a ristretta base sociale (nella configurabilità, di fatto, di presunzione legale senza legge), “accertamenti bancari” (che, guardando le norme, non esistono proprio), abuso del diritto derivante direttamente dal principio di capacità contributiva (quando è questione di base sapere che quest’ultimo ha bisogno della fondamentale “mediazione” della legge) sono soltanto alcuni di una lunga lista di fraintendimenti che la Corte continua a praticare quasi quotidianamente.
Veniamo dunque alle quattro ordinanze della scorsa settimana (5635, 5636, 5638, 5639). Da tutte e quattro emerge che i clienti del professionista avevano compiuto le medesime violazioni: avevano fruito di crediti non spettanti, avevano dedotto spese non documentate per prestazioni occasionali e avevano dedotto spese per carburanti che invece andavano dedotte parzialmente. Si ripete: le violazioni dei vari clienti, stranamente, erano le medesime.



