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Fisco

Cattivi pensieri (ma non sempre) - A chi giova tutta questa narrazione?

di Dario Deotto

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mag 14, 2026
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Convegni. Convegni e ancora convegni.

Negli ultimi anni sembra che gli austeri e algidi luoghi di predisposizione delle norme tributarie si siano spostati nelle sedi, certamente più accessibili, dei convegni. Luoghi, quest’ultimi, dove, magari con l’aiuto di forze amiche, risulta sicuramente più facile ingraziarsi i favori del pubblico e continuare a raccontare – oramai sono quasi tre anni – la storia di “riforme epocali” e di un nuovo rapporto fisco/contribuente.

Il fatto è che, come dice Alessandro Bergonzoni, “gli applausi hanno memoria”, per cui si tratterà di capire, alla fine, quali sono stati effettivamente i cambiamenti e i risultati concreti portati da questa “riforma fiscale”.

Soffermiamoci, a questo proposito, sul tema dell’accertamento. Qui la novità più rilevante è stata, senza ombra di dubbio, quella della nuova disciplina del contraddittorio preventivo. Più volte abbiamo scritto sul tema. Al di là della caotica scrittura del dettato normativo, quello che si rileva è l’errore di fondo (riportato – per le vie brevi in molte occasioni - anche dagli stessi uffici periferici dell’amministrazione finanziaria) di avere creato un insano connubio tra accertamento con adesione e contraddittorio stesso. Con il sostanziale risultato che il primo (accertamento con adesione) ha travolto il secondo (contraddittorio). In sostanza, oggi quello che viene venduto come contraddittorio preventivo è in realtà un accertamento con adesione più o meno mascherato. Lo schema di atto assume di fatto una funzione pseudoprovvedimentale, considerato che gli uffici il più delle volte risultano restii a modificare le loro posizioni. Tant’è che, per assurdo, in molti casi, il vero contraddittorio preventivo si realizza una volta consegnato il Pvc al contribuente, quando quest’ultimo presenta le sue osservazioni, con il paradosso che tale possibilità – ammessa per le vie brevi dagli uffici – è stata cancellata normativamente dalla stessa riforma.

In definitiva, una misura – quella del contraddittorio preventivo - da rivedere completamente.

Poi ci sono tutta un’altra serie di questioni su cui risultava davvero vivo l’interesse da parte degli operatori. La prima è quella dei termini di accertamento.

La definitività dell’imposizione è un tema davvero sensibile. Contempla varie dinamiche delle vicende tributarie: una di queste è quella relativa ai termini decadenziali dei componenti ad efficacia pluriennale.

Va ricordato che la decadenza appartiene alla categoria dei fatti preclusivi: da un certo punto in poi l’ordinamento reputa che il “costo” della ricerca della verità risulti maggiore dei suoi vantaggi.

Sul punto occorre rammentare la famosa sentenza della Cassazione a S.U. 8500/2021, in base alla quale, in relazione ai termini decadenziali dei componenti reddituali pluriennali, la Corte è giunta alla conclusione che la definitività raggiunta per lo spirare dei termini decadenziali non determina un effetto preclusivo in relazione a tutti i “fatti” riportati nella dichiarazione tributaria. È stato stabilito (punto 4.5 della pronuncia), infatti, che “la definitività, in conseguenza del mancato accertamento, della dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale non porta in sé il diverso effetto della preclusività di sindacato per un periodo d’imposta successivo”. In questo modo il Fisco risulterebbe legittimato a rettificare, ad esempio, la quota annuale degli ammortamenti dei beni strumentali anche se quest’ultimi sono stati indicati per la prima volta in dichiarazione in periodi d’imposta per i quali, al momento della rettifica, i termini decadenziali risultano oramai spirati.

Proprio su questo la legge delega n. 111/2023 è intervenuta (articolo 17) disponendo “la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti ad efficacia pluriennale, e la perdita d’esercizio per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza degli eventuali rimborsi richiesti”.

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