Brevi note critiche alle ordinanze della Corte di Cassazione n. 444/2025 e n. 580/2025
di Roberto Zappalà
Alcune recenti decisioni della Suprema Corte riportano al centro del dibattito il rapporto fra motivazione dell’atto impositivo e garanzie del contribuente. In alcuni casi, la Corte arriva a incidere direttamente sulla qualificazione giuridica delle condotte tributarie contestate, con evidenti riflessi sul diritto di difesa.
Il riferimento, ad esempio, è alle ordinanze n. 444/2025 e n. 580/2025 della Suprema Corte di cassazione, che hanno deciso due ricorsi relativi ad avvisi di accertamento, per la stessa annualità ma per imposte diverse, notificati dall’Agenzia delle Entrate di Roma alla stessa società, poi dichiarata fallita.
Con detti avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la realizzazione di operazioni ritenute elusive mediante società di comodo, costituite appositamente per ottenere indebite deduzioni fiscali.
I giudici di prime cure avevano accolto la violazione del contraddittorio rafforzato ex articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973 sollevata dalla società ricorrente, mentre i giudici di appello avevano ritenuto che non fosse necessario il contraddittorio rafforzato e avevano accolto i relativi gravami dell’Agenzia.
La Suprema Corte, con due sentenze redatte dallo stesso giudice relatore, ha confermato nel merito gli accertamenti, riqualificando autonomamente, ai sensi dell’articolo 384 comma 4 c.p.c., non solo la motivazione delle sentenze impugnate, ma anche le motivazioni degli avvisi di accertamento.
La Corte ha qualificato le operazioni compiute dalla società non più come abuso del diritto, ma come evasione fiscale, che non rientra nell’ambito applicativo del citato articolo 37-bis, e quindi non necessita di contraddittorio rafforzato.
Questa interpretazione appare critica e meritevole di riflessione, perché in contrasto con gli obblighi imposti in tema di motivazione degli atti dall’articolo 42 Dpr n. 600/1973 vigente ratione temporis e dall’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, anch’esso vigente ratione temporis.
Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni
Iscriviti a Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.