Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Economia

Basterà una legge per fermare il greenwashing?

di Diego Zonta

Avatar di Blast
Blast
apr 01, 2026
∙ A pagamento

Per decenni, la parola “verde” è costata poco. Bastava stamparla su un’etichetta, affidarsi a un’immagine di foglie o montagne innevate e il gioco era fatto. Il consumatore acquistava con la coscienza a posto. L’azienda incassava un premium price. Con il decreto legislativo n. 30 del 2026, che recepisce la direttiva UE 2024/825 e modifica il Codice del consumo, quella stagione è formalmente chiusa. Ma aprirne una nuova è tutt’altra cosa.

Per capire la portata della riforma, occorre partire da dove eravamo. Il Codice del consumo italiano offriva già una tutela teorica contro le pratiche commerciali scorrette, ma si trattava di norme formulate in termini generali, pensate per fenomeni diversi. Le disposizioni risultavano applicabili anche alle pratiche di greenwashing, ma è chiaro che non erano state concepite certo ad hoc. In altri termini: la legge esistente era uno strumento generico usato per tagliare un tessuto molto specifico. Il risultato era inevitabilmente impreciso. Nel frattempo, il greenwashing si è evoluto in un sistema articolato di comunicazione ambigua: dalle etichette con foglie stilizzate alle dichiarazioni di “neutralità climatica” ottenute comprando crediti di carbonio. Un’industria della narrazione verde, parallela e spesso contraddittoria rispetto all’industria reale.

Il decreto interviene a più livelli sul Codice del consumo, modificando gli articoli 18, 21, 22 e 23 e introducendo nuove disposizioni. La struttura della riforma segue due direttrici principali: la ridefinizione del linguaggio e l’ampliamento della cosiddetta “black list”, cioè l’elenco delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, senza necessità di valutazione caso per caso. Sul piano definitorio, vengono introdotti nell’articolo 18 concetti prima assenti: “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “marchio di sostenibilità”, “sistema di certificazione”, “durabilità”, “indice di riparabilità”. Non si tratta di tecnicismi burocratici. È la costruzione di un vocabolario giuridico preciso che permette, per la prima volta, di qualificare e sanzionare condotte specifiche. Se un’azienda dichiara che un prodotto è “verde”, deve dimostrare che quel termine corrisponde a una prestazione ambientale eccellente, certificata da sistemi riconosciuti, come l’Ecolabel UE. Diventa pratica ingannevole in ogni caso: l’utilizzo di marchi di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione verificabili; l’impiego di dichiarazioni ambientali generiche prive di supporto informativo; la rappresentazione di un beneficio ambientale parziale come se riguardasse l’intero prodotto o l’intera impresa. E poi il punto più dirompente: la dichiarazione di neutralità climatica fondata esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni. Addio al “carbon neutral” di facciata. Sul fronte della durabilità, il decreto introduce l’obbligo di informare i consumatori sull’indice di riparabilità, sulla disponibilità di pezzi di ricambio, sulle istruzioni di manutenzione.

Avatar di User

Continua a leggere questo Post gratuitamente, offerto da Blast.

Oppure acquista un abbonamento a pagamento.
© 2026 Maggioli · Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura