Autotutela obbligatoria e tributi locali: perché lo Statuto vincola anche i Comuni (e non ammette zone franche)
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Fin dove si spinge la forza cogente dei principi scolpiti nello Statuto dei diritti del contribuente nei confronti degli enti territoriali? E con quale grado d’intensità essi si impongono all’autonomia regolamentare di Regioni e Comuni?
L’interrogativo, tutt’altro che teorico, è tornato con vigore al centro del dibattito a seguito di alcune duplicazioni di avvisi di accertamento per le medesime annualità, in qualche caso indirizzati persino a contribuenti che avevano già adempiuto o – circostanza ancora più preoccupante – che avevano conseguito una pronuncia favorevole ormai coperta da giudicato, da parte di primari enti locali del Paese.
L’innesto, ad opera del d.lgs. 219/2023, dell’autotutela “obbligatoria” nel corpo dello Statuto (articolo 10-quater l. 212/2000) ha inciso profondamente sul tema. La disposizione, nel suo dato letterale, fa riferimento all’“amministrazione finanziaria” e prescrive l’annullamento, totale o parziale, degli atti impositivi o sanzionatori in presenza di fattispecie tipizzate di manifesta illegittimità: errore di persona, errore di calcolo, errore sul tributo o sul presupposto, omessa considerazione di pagamenti eseguiti e via dicendo. L’obbligo resta escluso ove sussista un giudicato favorevole all’amministrazione o sia decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. Sul versante processuale, il quadro è stato completato mediante l’inclusione tra gli atti impugnabili del diniego – espresso o tacito – di autotutela nei casi di cui all’articolo 10-quater e del diniego espresso nei casi di cui all’art. 10-quinquies (articolo 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter, d.lgs. 546/1992). Una scelta che tradisce una precisa opzione legislativa: sottrarre, almeno per talune ipotesi, l’autotutela all’area dell’atto di mera benevolenza amministrativa, per ricondurla nell’alveo della legalità doverosa.



