Auto in uso promiscuo: il dipendente va a casa con la ruota di scorta
di Michele Meroni e Claudio Sabbatini
Secondo il Fisco (risposta a interpello, Agenzia delle Entrate 10 settembre 2025, n. 237), la ricarica elettrica delle auto attraverso colonnine pubbliche non rientra nel calcolo del fringe benefit, il cui regime di imposizione in capo al dipendente viene effettuato in misura forfetaria, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
L’istante chiede se la card messa a disposizione dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, al fine di effettuare la ricarica elettrica dell’auto (elettrica o ibrida plug in) utilizzata promiscuamente (fini lavorativi e fini personali), generi in capo ai lavoratori un fringe benefit tassabile. Inoltre, chiede se, in caso di uso privato eccedente il limite fissato dal datore di lavoro, le somme rimborsate dal dipendente, possano essere decurtate dai valori ACI al fine della corretta individuazione del benefit tassabile. Viene precisato che, per policy aziendale, ciascun dipendente è tenuto a comunicare i percorsi e i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private; superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, il datore di lavoro addebita al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, limitatamente alla quota eccedente il limite stabilito.
L’agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 326/1997, paragrafo 2.3.2 (e la Risposta Interpello 421/2023 che ha trattato il regime tributario del rimborso al dipendente del costo della ricarica effettuata presso l’abitazione privata dello stesso), afferma che:
a) le ricariche presso le colonnine, con costo sopportato dal datore di lavoro entro un certo limite annuo di importo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente (a prescindere dall’uso privato del veicolo). Ciò in quanto le tabelle ACI già considerano il costo dell’energia elettrica usata dai veicoli (e quindi il valore del benefit considera anche il costo dell’energia elettrica utilizzata, per fini privati o aziendali, dal mezzo di trasporto), pertanto, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, il costo sopportato non genera ulteriore reddito imponibile;
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