Aumentano le penalità nei casi di violazioni legate alla fruizione dei bonus 4.0
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha segnato un ritorno al passato per quanto concerne gli incentivi fiscali volti a promuovere gli investimenti dell’industria 4.0. Dal meccanismo del credito d’imposta si è infatti passati – o meglio, ritornati – all’iper-ammortamento. Questo cambio di rotta comporta dei riflessi di non poco conto in relazione al regime sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di irregolarità commesse dal contribuente.
In vigenza dei crediti d’imposta ex Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), le violazioni collegate alla fruizione dell’agevolazione 4.0 erano infatti da ricondurre alle fattispecie di indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, mentre con l’iper-ammortamento, che “agisce” direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, le infrazioni sono da inquadrare nell’infedeltà dichiarativa.
Ma andiamo con ordine.
A decorrere dal 2020, il legislatore ha scelto di incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese nel contesto dell’industria 4.0 riconoscendo un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con debiti tributari direttamente nel modello di versamento F24, commisurato alle spese agevolabili sostenute (fissando dei limiti massimi di spesa ammessa).
Sicché, eventuali violazioni nella fruizione dell’agevolazione si materializzavano al momento dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, ovvero al momento della trasmissione telematica del modello di pagamento.
Si potevano quindi configurare ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti, sanzionate, dal 1° settembre 2024, nella misura del 25 per cento del credito indebitamente compensato (articolo 13, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997), oppure, nei casi più gravi, di indebita compensazione di crediti inesistenti, sanzionate, sempre dal 1° settembre 2024, nella misura del 70 per cento del credito indebitamente compensato (articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997).
Sul punto, va segnalato che l’Amministrazione finanziaria, con la recente risposta ad interpello 40/2026, ha stabilito che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta 4.0 in assenza della comunicazione preventiva e/o di quella di completamento normativamente richieste si configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex articolo 13, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997, con applicazione della sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato nel modello F24. Penalità che risulta di 250 euro se, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997, la violazione viene rimossa “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione“. Infatti, tali comunicazioni da trasmettere al MIMIT rappresentano un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, risulta tuttavia preclusa la fruizione degli stessi in compensazione.



