Attenzione ai termini per l’adesione (e per il ricorso) nei casi di contraddittorio preventivo facoltativo
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
Probabilmente per prevenire eccezioni da parte del contribuente in ordine al mancato espletamento del contraddittorio preventivo, si riscontra che alcuni uffici dell’Agenzia emettono lo schema di atto anche nelle ipotesi di contestazioni aventi ad oggetto l’indebita compensazione di (presunti) crediti “inesistenti”, violazione per la quale il contraddittorio non sarebbe obbligatorio.
Va infatti rammentato che, con norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7-bis del DL n. 39/2024, è stato stabilito che non risultano soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo gli avvisi di recupero dei crediti di imposta “conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Tuttavia, taluni uffici, come riportato, invece di notificare direttamente l’atto di recupero, emettono prima lo schema di atto. Ciò fa pensare che gli uffici abbiano dei dubbi sulla qualifica della violazione dagli stessi attribuita, specie nelle più frequenti ipotesi in cui le indebite compensazioni di crediti d’imposta riguardino spese effettivamente sostenute, ma per le quali è incerta l’effettiva agevolabilità, cioè casi per i quali, al limite, il credito potrebbe risultare “non spettante”.
In sostanza gli stessi uffici temono che, in assenza di contraddittorio, il contribuente, nell’eventuale ricorso, possa chiedere l’annullamento dell’atto impositivo per violazione dell’articolo 6-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, in quanto, nella sostanza, l’indebita compensazione riguarda eventualmente crediti “non spettanti”, per il quali il contraddittorio preventivo è invece obbligatorio.
Ad ogni modo, occorre rilevare che questo modus operandi degli uffici ha delle conseguenze anche sui termini per presentare istanza di accertamento con adesione – e a cascata sui termini per notificare il ricorso – una volta ricevuto l’atto di recupero.
Trattandosi infatti di atti “per i quali non si applica il contraddittorio preventivo”, si potrebbe essere indotti a pensare che, in queste circostanze, la norma applicabile sia l’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 218/1997, la quale prevede che l’istanza di adesione vada presentata entro 60 giorni, con sospensione dei termini per ricorrere di 90 giorni.
Così, peraltro, si legge nelle “Avvertenze” degli atti di recupero notificati dagli uffici, anche se preceduti dallo schema di atto.
Tuttavia, avendo l’ufficio provveduto a comunicare preventivamente il citato schema di atto, se il contribuente non ha precedentemente presentato istanza di adesione, quest’ultima va senz’altro presentata, una volta notificato l’atto di recupero, nel termine di 15 giorni (e non di 60), con sospensione di soli 30 giorni (e non di 90) per ricorrere, fatta salva l’eventuale sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, applicabile anche all’adesione (articolo 7-quater, comma 18, DL n. 193/2016).
Infatti, nel disciplinare i termini più brevi poc’anzi individuati, il legislatore ha fatto riferimento ai casi in cui “si applica il contraddittorio preventivo”, il che dovrebbe significare la volontà di ricomprendere tutti i casi in cui in concreto lo schema di atto è stato emesso, e non solo le ipotesi in cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio.
In tal senso depone anche il secondo periodo del comma 2-bis dello stesso articolo 6, il quale prevede la possibilità per il contribuente di notificare l’istanza di adesione entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’atto di recupero “che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto”.
In definitiva, nelle situazioni per le quali l’ufficio, ancorché non obbligato, abbia attivato il contraddittorio preventivo emettendo uno schema di atto, avverso il quale il contribuente è rimasto inerte o abbia presentato delle osservazioni, occorre tenere conto che, dopo il ricevimento dell’atto impositivo “definitivo”, si hanno a disposizione solamente 15 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione, potendo beneficiare della sospensione dei termini per l’impugnazione di soli 30 giorni, per un totale, dalla notifica, di 90 giorni complessivi per ricorrere. E questo a prescindere da quanto riportato nelle “Avvertenze” dell’atto di recupero.